All’articolo 7 delle specifiche tecniche, intitolato “Operazioni di verifica e accettazione”, è prevista la seguente disposizione: “7.5-Nell’ambito delle presenti specifiche, l’appaltatore continuerà a prestare il servizio dalla data di avvio delle attività fino al 31.12.2012. Qualora, per qualsiasi motivo, l’esercizio venga sospeso a causa della chiusura prolungata delle stazioni di Ankara, Marşandiz, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak, Irmak Polatlı, Yerköy, Enveriye) e dei centri TSİ di Ankara e Kayseri, nonché delle stazioni e delle fermate tra Kayaş- Sincan dipendenti dalla Direzione dei servizi ferroviari suburbani della 2. Regione e del tratto di linea di 37 chilometri, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto parzialmente o integralmente, mediante comunicazione scritta all’appaltatore con un preavviso di 10 giorni, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.”
Il ricorrente sostiene che il sopra riportato articolo 7.5 delle specifiche tecniche sia contrario alle disposizioni della Legge n. 4735 relative alla risoluzione del contratto. È stato accertato che la disposizione secondo cui il contratto deve essere risolto in caso di sospensione prolungata delle attività oggetto della gara non può essere ricondotta ad alcuno dei motivi previsti dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 23 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, che disciplinano i motivi di risoluzione del contratto. Inoltre, in caso di sospensione prolungata delle attività oggetto della gara, la stazione appaltante, anziché risolvere il contratto, può procedere a una riduzione delle prestazioni nell’ambito delle disposizioni dell’articolo 24 della Legge n. 4735, intitolato “Prestazioni aggiuntive eseguibili nell’ambito del contratto, riduzione delle prestazioni e liquidazione delle attività”, e dell’articolo 29 dello schema di contratto relativo alla gara.
In tale contesto, è stato rilevato che la stazione appaltante non può inserire nelle specifiche tecniche un motivo di risoluzione del contratto non previsto dalla normativa. Pertanto, la contestazione del ricorrente è stata ritenuta fondata. In conclusione, essendo stato accertato che gli atti sopra indicati come contrari alla normativa sono di natura tale da non poter essere sanati mediante un provvedimento correttivo, è necessario annullare la gara. (Decisione di KİK del 28.05.2012 n. 2012/UH.I-2307)
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