È possibile affidare una parte dei lavori a una persona diversa da un subappaltatore senza che le stazioni appaltanti ne siano informate?
- Numero della decisione:
- 2014/UY.II-2662
- Data della decisione:
- 05 aprile 2023
Il m. 15 della legge prevede che una parte dei lavori oggetto di gara possa essere affidata a subappaltatori qualora ciò sia necessario per la natura dei lavori; il m. 4 delle YİGŞ definisce il subappaltatore e il m. 20 del citato capitolato disciplina i requisiti per operare come subappaltatore. Da tali disposizioni si desume che, senza l’approvazione della stazione appaltante, non è consentito affidare ad altre imprese, a qualsiasi titolo, la totalità o una parte dei lavori oggetto di gara. (Decisione del KİK del 23.07.2014, n. 2014/UY.II-2662)
Sintesi della decisione
Il m. 15 della legge prevede che una parte dei lavori oggetto di gara possa essere affidata a subappaltatori qualora ciò sia necessario per la natura dei lavori; il m. 4 delle YİGŞ definisce il subappaltatore e il m. 20 del citato capitolato disciplina i requisiti per operare come subappaltatore. Da tali disposizioni si desume che, senza l’approvazione della stazione appaltante, non è consentito affidare ad altre imprese, a qualsiasi titolo, la totalità o una parte dei lavori oggetto di gara. (Decisione del KİK del 23.07.2014, n. 2014/UY.II-2662)