È possibile annullare una gara sostenendo che «l’offerente aggiudicatario non potrà fornire un prodotto conforme alle specifiche tecniche…»?
- Numero della decisione:
- 2015/UM.II-2712
- Data della decisione:
- 07 aprile 2023
Decisione del KİK del 14.10.2015, n. 2015/UM.II-2712
Sintesi della decisione
È stato rilevato che, per garantire la conformità alle specifiche tecniche del prodotto offerto dall’aggiudicataria S… A.Ş., risultava necessaria una produzione speciale della trasmissione della macchina operatrice della serie MST-6, prodotta in serie, diversa dalla produzione standard; tuttavia, le specifiche tecniche relative all’oggetto della gara non contenevano alcuna disposizione sulle operazioni di verifica e collaudo dei prodotti in caso di produzione speciale. È stato quindi affermato che, durante le operazioni di verifica e accettazione, la commissione di verifica e accettazione non avrebbe potuto accertare se i prodotti consegnati dall’appaltatore aggiudicatario soddisfacessero i criteri richiesti dalle specifiche tecniche vigenti. Per evitare rischi rispetto al soddisfacimento tempestivo del fabbisogno della stazione appaltante e alla conformità alle sue richieste, è stato deciso di annullare la gara, con decisione del responsabile competente del 31.08.2015, adducendo come motivazione l’inadeguatezza delle specifiche tecniche. Tuttavia, è stato constatato che il m. 30 dello schema di contratto relativo all’oggetto della gara, intitolato “Operazioni di controllo, verifica e accettazione”, richiamava il Regolamento sulle operazioni di controllo, verifica e accettazione delle forniture di beni, prevedendo che le operazioni di consegna e ricevimento dei beni sarebbero state effettuate secondo i principi del Regolamento sulle operazioni di controllo, verifica e accettazione delle forniture di beni relativo alla Legge n. 4734 sugli appalti pubblici e che, per gli aspetti concernenti le operazioni di verifica e accettazione non disciplinati dal contratto e dai suoi allegati, si sarebbero applicate le disposizioni del Regolamento sulle operazioni di controllo, verifica e accettazione delle forniture di beni pubblicato dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, ove il suddetto Regolamento contenesse disposizioni in materia. Pertanto, essendo emerso che la conformità alle specifiche tecniche dei beni in questione offerti dal suddetto offerente sarebbe stata accertata, dopo la firma del contratto, nella fase di verifica e accettazione, conformemente alle “disposizioni contenute nel Regolamento sulle operazioni di controllo, verifica e accettazione delle forniture di beni”, si è concluso che la motivazione dell’annullamento della gara non fosse fondata. (Decisione del KİK del 14.10.2015, n. 2015/UM.II-2712)