È possibile che l’annullamento della gara non sia disposto dal «responsabile della gara»?
- Numero della decisione:
- 2017/UH.II-1645
- Data della decisione:
- 06 aprile 2023
Decisione del KİK del 14.06.2017, n. 2017/UH.II-1645
Sintesi della decisione
È stato accertato che la decisione di annullamento non era stata adottata né sulla base di una decisione della commissione di gara ai sensi dell’articolo 39 della Legge, né, conformemente all’articolo 40 della Legge, dal responsabile della gara entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione motivata della commissione di gara; che l’annullamento della gara era stato comunicato agli offerenti mediante una nota firmata dal Vicesegretario generale del Comune, a seguito della nota del 10.05.2017, n. 1324, inviata dal Dipartimento di Polizia municipale al Dipartimento dei Servizi di supporto e firmata dal Capo del Dipartimento di Polizia municipale, che rivestiva anche la funzione di responsabile della gara, con la quale si sottoponeva ad approvazione l’annullamento della gara; che nel fascicolo della procedura di gara non figurava alcuna decisione di annullamento adottata con la firma del Capo del Dipartimento di Polizia municipale, responsabile della gara e, in quanto tale, competente, insieme alla commissione di gara, a disporre l’annullamento ai sensi della normativa; e che, pertanto, le modalità di adozione della decisione di annullamento non erano conformi alla normativa. (Decisione del KİK del 14.06.2017, n. 2017/UH.II-1645)