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Kılıç Hukuk
DECISIONE DELLA KİK4734

È possibile indire una gara senza aver definito gli elementi diversi dal prezzo nel documento di approvazione?

Numero della decisione:
2022/UY.I-220
Data della decisione:
07 aprile 2023

Ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 4734, l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere individuata esclusivamente in base al prezzo oppure considerando, oltre al prezzo, elementi quali i costi di gestione e manutenzione, l’efficacia in termini di costi, l’efficienza, la qualità e il valore tecnico.

Sintesi della decisione

Ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 4734, l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere individuata esclusivamente in base al prezzo oppure considerando, oltre al prezzo, elementi quali i costi di gestione e manutenzione, l’efficacia in termini di costi, l’efficienza, la qualità e il valore tecnico. Oltre a tale aspetto, gli articoli sopra riportati del Regolamento di attuazione delle gare per lavori prevedono che, nelle gare in cui l’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata considerando, oltre al prezzo, anche elementi diversi dal prezzo, il capitolato amministrativo debba indicare espressamente i valori monetari o i pesi relativi degli elementi diversi dal prezzo, il metodo di calcolo e i documenti da presentare per consentire la valutazione di tali elementi; che l’unità o i funzionari che stabiliscono le disposizioni relative agli elementi diversi dal prezzo, ai loro valori monetari o pesi relativi e al metodo di calcolo debbano predisporre un documento esplicativo motivato, da allegare al documento di approvazione della gara. Inoltre, la scelta del metodo da utilizzare per individuare l’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa rientra interamente nella discrezionalità della stazione appaltante, mentre i criteri da rispettare qualora tale individuazione avvenga mediante elementi diversi dal prezzo sono illustrati nella sezione sopra riportata della Circolare generale sugli appalti pubblici. Dall’esame delle disposizioni contenute nei documenti della gara oggetto del ricorso alla KİK è emerso che, nella gara in questione, era previsto che l’offerta economicamente più vantaggiosa fosse individuata considerando, oltre al prezzo, anche elementi diversi dal prezzo e che fossero disciplinate le modalità di attribuzione dei punteggi a tali elementi ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Dall’esame del fascicolo della procedura di gara trasmesso dalla stazione appaltante è stato accertato che, relativamente alla determinazione degli elementi diversi dal prezzo e all’attribuzione dei relativi punteggi, non era presente alcuna informazione o documento (relazione motivata, ecc.), salvo l’indicazione, nel documento di approvazione della gara, che sarebbe stato attribuito un punteggio agli elementi diversi dal prezzo. Alla luce degli accertamenti sopra riportati, è stato rilevato che la normativa sugli appalti pubblici riconosce alle stazioni appaltanti un potere discrezionale sia nella scelta del metodo da utilizzare per individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa nella gara, sia nella determinazione degli elementi diversi dal prezzo, tenendo conto, in funzione della natura dei lavori e delle esigenze della stazione appaltante, di fattori quali i costi di gestione e manutenzione, l’efficacia in termini di costi, l’efficienza, la qualità e il valore tecnico. Tuttavia, il quarto comma dell’articolo 62 del Regolamento sopra citato dispone: “L’unità o i funzionari che stabiliscono le disposizioni relative agli elementi diversi dal prezzo, ai loro valori monetari o pesi relativi e al metodo di calcolo predispongono un documento esplicativo motivato, che viene allegato al documento di approvazione della gara.” Pertanto, il documento esplicativo motivato relativo agli elementi diversi dal prezzo, predisposto dalla stazione appaltante, deve innanzitutto essere allegato al documento di approvazione della gara; soltanto una volta accertata l’esistenza di tale documento è possibile valutare le contestazioni sollevate in merito alla conformità alla normativa dell’attribuzione dei punteggi agli elementi diversi dal prezzo effettuata dalle stazioni appaltanti. Nel caso concreto, poiché il fascicolo della procedura di gara non conteneva alcun documento esplicativo motivato relativo alla determinazione degli elementi diversi dal prezzo, né alcuna informazione o documento riguardante tale aspetto, non era possibile procedere a un’ulteriore valutazione delle questioni indicate nella contestazione. Di conseguenza, essendo stato accertato che la disposizione in questione non rispettava le condizioni richieste dalla normativa, la contestazione è stata ritenuta fondata. (Decisione della KİK del 09.02.2022, n. 2022/UY.I-220)

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