È possibile non comunicare l’esito della gara a tutti gli offerenti? Entro quale termine massimo deve essere invitato a stipulare il contratto l’offerente aggiudicatario?
- Numero della decisione:
- 2011/UH.II-1408
- Data della decisione:
- 06 aprile 2023
È emerso che la decisione della commissione di gara del 25.01.2011, adottata a seguito del reclamo alla stazione appaltante presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese, è stata notificata soltanto al richiedente … raggruppamento temporaneo di imprese e che non è stata effettuata alcuna comunicazione agli altri offerenti che avevano presentato offerte nella gara; è stato inoltre accertato che il 15.03.2011 è stato stipulato il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario.
Sintesi della decisione
È emerso che la decisione della commissione di gara del 25.01.2011, adottata a seguito del reclamo alla stazione appaltante presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese, è stata notificata soltanto al richiedente … raggruppamento temporaneo di imprese e che non è stata effettuata alcuna comunicazione agli altri offerenti che avevano presentato offerte nella gara; è stato inoltre accertato che il 15.03.2011 è stato stipulato il contratto con il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario. Sebbene la disposizione normativa imponga di non stipulare il contratto prima che siano trascorsi dieci giorni dalla comunicazione dell’esito della gara e dei motivi della mancata ammissione delle offerte alla valutazione a tutti gli offerenti che avevano presentato offerte nella gara, nella gara oggetto dell’esame è stata ritenuta contraria alla normativa la stipulazione del contratto senza comunicare l’esito della gara a tutti gli offerenti, effettuando la comunicazione soltanto al … raggruppamento temporaneo di imprese la cui offerta era stata esclusa dalla valutazione. (Decisione del KİK del 25.04.2011 numero 2011/UH.II-1408)