È possibile, oltre a interdire gli offerenti per i quali la stazione appaltante ha accertato atti e comportamenti vietati, incamerare anche le loro garanzie provvisorie?
- Numero della decisione:
- 2010/UH.II-752
- Data della decisione:
- 06 aprile 2023
Nei confronti di coloro per i quali è stato accertato il compimento degli atti o comportamenti indicati al m. 17 della legge, sarà disposta, secondo la natura degli atti o comportamenti, l’interdizione dalla partecipazione alle gare di tutti gli enti e organismi pubblici per un periodo da uno a due anni; per coloro che, pur essendo aggiudicatari, non stipulano regolarmente il contratto, salvo i casi di forza maggiore, l’interdizione sarà disposta per un periodo da sei mesi a un anno.
Sintesi della decisione
Nei confronti di coloro per i quali è stato accertato il compimento degli atti o comportamenti indicati al m. 17 della legge, sarà disposta, secondo la natura degli atti o comportamenti, l’interdizione dalla partecipazione alle gare di tutti gli enti e organismi pubblici per un periodo da uno a due anni; per coloro che, pur essendo aggiudicatari, non stipulano regolarmente il contratto, salvo i casi di forza maggiore, l’interdizione sarà disposta per un periodo da sei mesi a un anno. Tuttavia, nella Parte Quarta della legge non è prevista alcuna disposizione relativa all’incameramento delle garanzie provvisorie di coloro per i quali è stato accertato il compimento degli atti o comportamenti indicati all’articolo 17. Pertanto, l’incameramento, mediante prelievo dai crediti vantati dal ricorrente nei confronti della stazione appaltante, di un importo pari alla garanzia provvisoria è stato ritenuto non conforme alla normativa ed è stata disposta la determinazione di una misura correttiva. (Decisione del KİK dell’11.03.2010, n. 2010/UH.II-752)