Gli offerenti possono chiedere alle stazioni appaltanti di esaminare le offerte degli altri offerenti?
- Data della decisione:
- 07 aprile 2023
Come si evince dalla disposizione dell’art. 61 della Legge, la divulgazione, da parte del personale incaricato di svolgere le procedure di gara o dei fornitori di servizi di consulenza, di informazioni e documenti relativi alle attività e alle operazioni degli offerenti, nonché agli aspetti tecnici e finanziari delle loro offerte, è definita come un atto tale da comportare l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 58 e 60 della medesima Legge.
Sintesi della decisione
Come si evince dalla disposizione dell’art. 61 della Legge, la divulgazione, da parte del personale incaricato di svolgere le procedure di gara o dei fornitori di servizi di consulenza, di informazioni e documenti relativi alle attività e alle operazioni degli offerenti, nonché agli aspetti tecnici e finanziari delle loro offerte, è definita come un atto tale da comportare l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 58 e 60 della medesima Legge. Non sussistono dubbi sul fatto che le informazioni e i documenti presentati dall’offerente aggiudicatario nell’ambito della verifica della sua offerta anormalmente bassa, richiesti alla stazione appaltante dal richiedente, riguardino gli aspetti tecnici e finanziari dell’offerta di tale offerente che devono rimanere riservati. (decisione dell’autorità KİK del 23.08.2010 n. 2010/UY.I-2551)