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Kılıç Hukuk
DECISIONE DELLA KİK4734

I documenti di gara possono richiedere “almeno 1 anno di esperienza nel call center dell’Ente” e “la riassunzione del personale impiegato nei precedenti contratti”?

Numero della decisione:
2022/UH.I-442
Data della decisione:
07 aprile 2023

In tale quadro, si evince che la decisione finale sul personale da assumere o licenziare spetta all’appaltatore, mentre le stazioni appaltanti sono responsabili di verificare che il personale impiegato nell’attività oggetto della gara soddisfi i requisiti richiesti dal servizio e stabiliti dalla stazione appaltante.

Sintesi della decisione

Dalle disposizioni normative sopra riportate si evince che le stazioni appaltanti non possono inserire nei documenti di gara disposizioni relative alla selezione e al licenziamento dei lavoratori da impiegare, né alla riassunzione del personale impiegato nei precedenti contratti; durante l’esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti devono segnalare per iscritto all’appaltatore il personale per il quale ravvisino impedimenti allo svolgimento del lavoro, di cui abbiano accertato comportamenti inappropriati o che ritengano inadeguato, e l’appaltatore deve adottare i provvedimenti necessari nei confronti di tale personale.

In tale quadro, si evince che la decisione finale sul personale da assumere o licenziare spetta all’appaltatore, mentre le stazioni appaltanti sono responsabili di verificare che il personale impiegato nell’attività oggetto della gara soddisfi i requisiti richiesti dal servizio e stabiliti dalla stazione appaltante.

Dall’esame degli articoli 4.2 e 4.7 delle specifiche tecniche oggetto del reclamo del richiedente è emerso che agli operatori del call center è richiesta un’esperienza di almeno 1 anno nel call center dell’Ente e che, pertanto, i 638 (616 + 22) operatori del call center devono aver lavorato per almeno 1 anno nell’ambito dei contratti precedenti, mentre per i 336 (320 + 16) assistenti operatori del call center non è previsto un requisito analogo.

Alla luce degli accertamenti effettuati, si è concluso che non possono essere inserite disposizioni volte alla riassunzione, per le attività oggetto delle gare, del personale impiegato nei precedenti contratti e che le disposizioni degli articoli 4.2 e 4.7 delle specifiche tecniche, inserite dalla stazione appaltante nei documenti di gara, che richiedono agli operatori del call center un’esperienza di almeno 1 anno nel call center dell’Ente, sono contrarie all’articolo 2 della Legge sul lavoro n. 4857 e all’articolo 78.26 del Comunicato generale sugli appalti pubblici. Si è pertanto ritenuto che la contestazione del richiedente al riguardo fosse fondata e che la gara dovesse essere annullata. (Decisione del KİK del 06.04.2022 n. 2022/UH.I-442)

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