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Kılıç Hukuk
DECISIONE DELLA KİK4734

I documenti non richiesti nel bando e nel capitolato amministrativo sono valutati nella gara?

Numero della decisione:
2012/UH.I-1934
Data della decisione:
12 febbraio 2023

Dall’esame del fascicolo di gara è emerso che il m. 2 delle specifiche tecniche, intitolato “Condizioni generali”, contiene la disposizione: “2.1.Gli appaltatori presenteranno nelle loro offerte una dichiarazione della marca relativa a ciascun gruppo di veicoli offerto. I veicoli di ciascun gruppo saranno della stessa marca.”,

Sintesi della decisione

Dall’esame del fascicolo di gara è emerso che il m. 2 delle specifiche tecniche, intitolato “Condizioni generali”, contiene la disposizione: “2.1.Gli appaltatori presenteranno nelle loro offerte una dichiarazione della marca relativa a ciascun gruppo di veicoli offerto. I veicoli di ciascun gruppo saranno della stessa marca.”; si è inoltre constatato che gli articoli del capitolato amministrativo e del bando di gara relativi ai documenti necessari per partecipare alla gara e ai criteri di qualificazione non prevedono l’obbligo per gli offerenti di presentare, insieme alle offerte, una dichiarazione della marca dei veicoli offerti. D’altra parte, si è rilevato che la stazione appaltante ha aggiunto a mano, nel verbale di apertura delle buste contenenti le offerte e di controllo dei documenti, una colonna separata denominata dichiarazione della marca, verbalizzando che tale dichiarazione era stata presentata nei fascicoli delle offerte di 7 offerenti e che non figurava nei fascicoli delle offerte di 8 offerenti. Inoltre, si è concluso che i documenti relativi ai criteri di qualificazione devono essere indicati nel bando e nel capitolato amministrativo; che, affinché si possa ritenere obbligatoria la presentazione, insieme all’offerta, di un documento previsto dalle specifiche tecniche, tale obbligo deve essere stabilito nelle specifiche tecniche in modo esplicito e inequivocabile; che nella gara oggetto del ricorso non era espressamente previsto che la dichiarazione della marca dovesse essere presentata insieme all’offerta; che, pertanto, non si può ritenere che gli offerenti che hanno predisposto i fascicoli delle offerte sulla base dei documenti di qualificazione indicati nel capitolato amministrativo abbiano presentato una documentazione incompleta; che, inoltre, la presentazione della dichiarazione della marca non costituisce un costo aggiuntivo né un onere per gli offerenti e che tale situazione non determina una lesione del principio di concorrenza tra gli offerenti che non hanno presentato la dichiarazione della marca e quelli che l’hanno presentata. Di conseguenza, la contestazione del ricorrente è stata ritenuta infondata. (Decisione del KİK del 30.04.2012, n. 2012/UH.I-1934)

(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK OFİSİ.)

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