Il periodo di validità dell’offerta può essere fissato a 365 giorni?
- Numero della decisione:
- 2017/UH.I-2242
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
È stato accertato che, nella gara svolta mediante procedura aperta, il periodo di validità dell’offerta era stato fissato a 365 giorni di calendario e che era stato richiesto che la data di scadenza delle lettere di garanzia presentate come garanzia provvisoria non fosse anteriore al 10.08.2018.
Sintesi della decisione
È stato accertato che, nella gara svolta mediante procedura aperta, il periodo di validità dell’offerta era stato fissato a 365 giorni di calendario e che era stato richiesto che la data di scadenza delle lettere di garanzia presentate come garanzia provvisoria non fosse anteriore al 10.08.2018. In tale situazione, sebbene rientri nella discrezionalità delle stazioni appaltanti determinare il periodo di validità dell’offerta tenendo conto del tempo stimato per la valutazione delle offerte, dei termini relativi ai reclami, del tempo intercorrente fino all’approvazione della decisione di aggiudicazione e alla stipula del contratto e di altri aspetti analoghi, considerando che la durata delle lettere di garanzia bancaria presentate come garanzia provvisoria è direttamente collegata al periodo di validità dell’offerta, che, tenuto conto del valore stimato dell’appalto, la garanzia provvisoria, che non può essere inferiore al %3 dell’importo dell’offerta, potrebbe essere costituita mediante una lettera di garanzia bancaria e che l’oggetto della gara è un servizio di vigilanza privata di carattere ordinario, è stato accertato che, nella gara oggetto della controversia, indetta per una durata di 36 mesi dalla data di avvio del servizio, la fissazione di un periodo di validità dell’offerta pari a un anno e, di conseguenza, la durata fino alla data minima di scadenza della garanzia provvisoria incidono sui costi di partecipazione degli offerenti e possono ostacolare la concorrenza riducendo la partecipazione alle gare; si è pertanto concluso che la seconda contestazione del ricorrente fosse fondata. (Decisione del KİK del 16.08.2017 n. 2017/UH.I-2242)
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