Nel ricorso presentato all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, in sintesi;
“Negli appalti di servizi delle amministrazioni pubbliche che prevedono l’impiego di oltre 50 lavoratori, l’assunzione di lavoratori con disabilità è obbligatoria. Il numero di tali lavoratori, da impiegare nella misura del %3 o superiore, deve essere indicato nel capitolato amministrativo e nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari, mentre la gara oggetto del ricorso non contiene disposizioni in tal senso. Per questi motivi, la gara deve essere annullata… “: in questi termini è stato presentato il ricorso.
L’Autorità, invece, ha concluso quanto segue;
“Dall’esame dei documenti della gara oggetto del ricorso è emerso che l’appalto riguarda la fornitura di pasti comprensiva delle materie prime e costituisce un appalto di servizi non basato sull’impiego di personale; nell’ambito dell’appalto è previsto l’impiego, per il 1’ lotto, relativo al campus Beyazıt, di 110 persone durante il periodo didattico e di 45 persone durante il periodo estivo, e, per il 2’ lotto, relativo al campus Çapa, di 56 persone durante il periodo didattico e di 34 persone durante il periodo estivo. È inoltre emerso che i documenti di gara non contengono alcuna disposizione relativa all’impiego o meno di lavoratori con disabilità, né alla loro retribuzione e al loro numero.
Dall’esame del prospetto dell’offerta a prezzi unitari è stato rilevato che, conformemente alle pertinenti disposizioni del capitolato amministrativo e delle specifiche tecniche sopra riportate, sono indicate le categorie professionali di cui è previsto l’impiego nell’esecuzione dell’appalto, il numero dei lavoratori da impiegare in tale ambito e la maggiorazione percentuale rispetto al salario minimo lordo della retribuzione da corrispondere a tale personale, ma non è stato determinato il numero dei lavoratori con disabilità. È stato inoltre rilevato che il suddetto prospetto riporta il pranzo, la cena, la colazione degli studenti, il pranzo dell’asilo nido, la colazione dell’asilo nido e i pasti al sacco, con le rispettive quantità.
Valutando congiuntamente le disposizioni normative sopra riportate e le disposizioni dei documenti di gara, è emerso che entrambi i lotti della gara oggetto del ricorso rientrano nell’ambito delle gare che prevedono l’impiego di cinquanta o più lavoratori nella stessa provincia e che, pertanto, l’impiego di lavoratori con disabilità nella misura minima del %3 nell’ambito dell’appalto costituisce un obbligo di legge. L’appalto non è un appalto di servizi basato sull’impiego di personale, ma le voci indicate nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari sono state predisposte sulla base dei costi del personale; in altri termini, oltre alle quantità dei pasti, è stata richiesta la presentazione di un’offerta basata sul numero dei lavoratori. È quindi emerso che tale disposizione contrasta con l’obbligo di determinare il numero dei lavoratori con disabilità da impiegare, rispettando la percentuale minima del %3 stabilita dalla legge n. 4857, e la categoria retributiva applicabile a tali lavoratori, nonché di prevedere per essi una riga separata nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari. Di conseguenza, la disposizione oggetto del ricorso è contraria alle indicazioni contenute nell’articolo del Comunicato sopra riportato, la censura formulata dal ricorrente sul punto è fondata e la gara deve essere annullata... “ (V.: decisione della KİK del 26.09.2019, n. 2019/UH.I-1223) Per informazioni dettagliate, contatti l’UFFICIO LEGALE KILIÇ.
(Per informazioni dettagliate, contatti l’UFFICIO LEGALE KILIÇ)