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Kılıç Hukuk
DECISIONE DELLA KİK4734

In quali tipi di appalti di servizi di ristorazione è obbligatorio impiegare lavoratori con disabilità?

Numero della decisione:
2019/UH.I-1223
Data della decisione:
12 febbraio 2023

È stato presentato un ricorso sostenendo che «Negli appalti di servizi delle amministrazioni pubbliche che prevedono l’impiego di oltre 50 lavoratori, l’assunzione di lavoratori con disabilità è obbligatoria. Il numero di tali lavoratori, da impiegare nella misura del %3 o superiore, deve essere indicato nel capitolato amministrativo e nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari, mentre la gara oggetto del ricorso non contiene disposizioni in tal senso. Per questi motivi, la gara deve essere annullata…».

Sintesi della decisione

Nel ricorso presentato all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia, in sintesi;
“Negli appalti di servizi delle amministrazioni pubbliche che prevedono l’impiego di oltre 50 lavoratori, l’assunzione di lavoratori con disabilità è obbligatoria. Il numero di tali lavoratori, da impiegare nella misura del %3 o superiore, deve essere indicato nel capitolato amministrativo e nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari, mentre la gara oggetto del ricorso non contiene disposizioni in tal senso. Per questi motivi, la gara deve essere annullata… “: in questi termini è stato presentato il ricorso.
 
L’Autorità, invece, ha concluso quanto segue;
“Dall’esame dei documenti della gara oggetto del ricorso è emerso che l’appalto riguarda la fornitura di pasti comprensiva delle materie prime e costituisce un appalto di servizi non basato sull’impiego di personale; nell’ambito dell’appalto è previsto l’impiego, per il 1’ lotto, relativo al campus Beyazıt, di 110 persone durante il periodo didattico e di 45 persone durante il periodo estivo, e, per il 2’ lotto, relativo al campus Çapa, di 56 persone durante il periodo didattico e di 34 persone durante il periodo estivo. È inoltre emerso che i documenti di gara non contengono alcuna disposizione relativa all’impiego o meno di lavoratori con disabilità, né alla loro retribuzione e al loro numero. 
 
Dall’esame del prospetto dell’offerta a prezzi unitari è stato rilevato che, conformemente alle pertinenti disposizioni del capitolato amministrativo e delle specifiche tecniche sopra riportate, sono indicate le categorie professionali di cui è previsto l’impiego nell’esecuzione dell’appalto, il numero dei lavoratori da impiegare in tale ambito e la maggiorazione percentuale rispetto al salario minimo lordo della retribuzione da corrispondere a tale personale, ma non è stato determinato il numero dei lavoratori con disabilità. È stato inoltre rilevato che il suddetto prospetto riporta il pranzo, la cena, la colazione degli studenti, il pranzo dell’asilo nido, la colazione dell’asilo nido e i pasti al sacco, con le rispettive quantità.
 
Valutando congiuntamente le disposizioni normative sopra riportate e le disposizioni dei documenti di gara, è emerso che entrambi i lotti della gara oggetto del ricorso rientrano nell’ambito delle gare che prevedono l’impiego di cinquanta o più lavoratori nella stessa provincia e che, pertanto, l’impiego di lavoratori con disabilità nella misura minima del %3 nell’ambito dell’appalto costituisce un obbligo di legge. L’appalto non è un appalto di servizi basato sull’impiego di personale, ma le voci indicate nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari sono state predisposte sulla base dei costi del personale; in altri termini, oltre alle quantità dei pasti, è stata richiesta la presentazione di un’offerta basata sul numero dei lavoratori. È quindi emerso che tale disposizione contrasta con l’obbligo di determinare il numero dei lavoratori con disabilità da impiegare, rispettando la percentuale minima del %3 stabilita dalla legge n. 4857, e la categoria retributiva applicabile a tali lavoratori, nonché di prevedere per essi una riga separata nel prospetto dell’offerta a prezzi unitari. Di conseguenza, la disposizione oggetto del ricorso è contraria alle indicazioni contenute nell’articolo del Comunicato sopra riportato, la censura formulata dal ricorrente sul punto è fondata e la gara deve essere annullata... “ (V.: decisione della KİK del 26.09.2019, n. 2019/UH.I-1223) Per informazioni dettagliate, contatti l’UFFICIO LEGALE KILIÇ.

(Per informazioni dettagliate, contatti l’UFFICIO LEGALE KILIÇ)

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