DECISIONE DELLA KİK4735
La crisi economica costituisce una causa di forza maggiore?
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
Nella lettera della stazione appaltante si indica che il contratto relativo alla gara per la fornitura di materiale è stato stipulato il 5/5/2009 e che il materiale doveva essere consegnato entro il 4/6/2009; tuttavia, nonostante le necessarie diffide, le penali e una proroga dei termini di 10 giorni, il materiale da importare dalla Repubblica Popolare Cinese non è stato consegnato tempestivamente a causa della depressione economica e della crisi economica globale.
Sintesi della decisione
Nella lettera della stazione appaltante si indica che il contratto relativo alla gara per la fornitura di materiale è stato stipulato il 5/5/2009 e che il materiale doveva essere consegnato entro il 4/6/2009; tuttavia, nonostante le necessarie diffide, le penali e una proroga dei termini di 10 giorni, il materiale da importare dalla Repubblica Popolare Cinese non è stato consegnato tempestivamente a causa della depressione economica e della crisi economica globale. Si precisa inoltre che l’appaltatore ha sostenuto che tale circostanza dovesse essere ricompresa tra le cause di forza maggiore menzionate nel 10’uncu m. della legge sugli appalti pubblici n. 4735. È stato richiesto il parere dell’Autorità sulla possibilità di ricomprendere tale situazione tra le cause di forza maggiore.
Gli offerenti devono effettuare preventivamente le attività di preparazione e programmazione necessarie per eseguire la prestazione oggetto della gara conformemente ai documenti di gara, in modo da non rendere difficoltoso l’adempimento della prestazione stessa. Spetta essenzialmente all’appaltatore adottare le misure necessarie, tenendo conto anche della congiuntura attuale, affinché la prestazione oggetto del contratto possa essere eseguita entro il termine stabilito nel contratto. In tale contesto, si è concluso che la depressione economica e la crisi economica globale non debbano essere considerate cause di forza maggiore per il ritardo nella consegna. Per le motivazioni e le ragioni esposte, è stato deciso all’unanimità che, in relazione al ritardo nella consegna del materiale da importare, la depressione economica e la crisi economica globale non possano essere ricomprese tra le circostanze assimilabili alla forza maggiore ai sensi del 10’uncu m., lettera (e), della KİSK. (Decisione della KİK del 05.10.2009 n. 2009/DK.D-137)
(Per informazioni dettagliate, contatti lo studio Kılıç Hukuk.)
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