La stazione appaltante può, dopo la gara, procedere alla stipula del contratto modificandone la durata?
- Numero della decisione:
- 2018/UH.II-1787
- Data della decisione:
- 07 aprile 2023
Nel ricorso alla KİK, il ricorrente sostiene, in sintesi, che la stazione appaltante ha modificato unilateralmente le clausole contrattuali, che il protrarsi del giudizio non consente di modificare la durata del contratto e che tale modifica comporterebbe errori nel calcolo della garanzia, dell’imposta di bollo, del bollo sulla decisione e della quota spettante alla KİK.
Sintesi della decisione
Nel ricorso alla KİK, il ricorrente sostiene, in sintesi, che la stazione appaltante ha modificato unilateralmente le clausole contrattuali, che il protrarsi del giudizio non consente di modificare la durata del contratto e che, qualora tale durata venisse modificata, anche la garanzia, l’imposta di bollo, il bollo sulla decisione e la quota spettante alla KİK sarebbero calcolati erroneamente.
Dall’esame del fascicolo di gara è emerso che, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 4735 sui contratti di appalti pubblici, rubricato “Modifica del contratto”, la stazione appaltante non ha il potere di modificare le clausole contrattuali relative alla durata del contratto, salvo il caso di esecuzione dei lavori o di consegna prima della scadenza; che l’articolo 9 dello schema di contratto relativo alla gara oggetto del reclamo stabilisce la durata della prestazione in 1095 (millenovantacinque) giorni dalla data di avvio; e che i documenti di gara sono divenuti definitivi in tale forma. Pertanto, è stato accertato che, all’esito della gara, il contratto deve essere stipulato conformemente al suddetto schema di contratto incluso nei documenti di gara. (Decisione della KİK n. 2018/UH.II-1787 del 04.10.2018 )