Le garanzie provvisorie di chi commette atti e comportamenti vietati possono essere incamerate?
- Numero della decisione:
- 2010/UH.II-752
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
Per coloro che risultano aver commesso gli atti o i comportamenti indicati al m. 17 della Legge, in funzione della natura degli stessi, da un minimo di un anno fino a due anni; per coloro che, pur essendo aggiudicatari della gara, non stipulano regolarmente il contratto, salvo i casi di forza maggiore
Sintesi della decisione
Per coloro che risultano aver commesso gli atti o i comportamenti indicati al m. 17 della Legge, in funzione della natura degli stessi, sarà disposta l’esclusione dalla partecipazione alle gare di tutti gli enti e organismi pubblici per un periodo da un minimo di un anno fino a due anni; per coloro che, pur essendo aggiudicatari della gara, non stipulano regolarmente il contratto, salvo i casi di forza maggiore, tale esclusione sarà disposta per un periodo da un minimo di sei mesi fino a un anno. Tuttavia, nella Parte Quarta della Legge non è prevista alcuna disposizione che stabilisca l’incameramento delle garanzie provvisorie di coloro che risultano aver commesso gli atti o i comportamenti indicati all’articolo 17. Pertanto, l’operazione di incameramento, mediante prelievo dai crediti del richiedente nei confronti della stazione appaltante, di una somma pari all’importo della garanzia provvisoria è stata ritenuta non conforme alla normativa ed è stato deciso di disporre una misura correttiva. (Decisione di KİK dell’11.03.2010, n. 2010/UH.II-752)
(Per informazioni dettagliate, contatti lo STUDIO LEGALE KILIÇ HUKUK.)