Mancata inclusione di tutte le voci di lavorazione nel calcolo del valore stimato dell'appalto
- Numero della decisione:
- 2012/UY.III-3555
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
Sebbene il fascicolo di gara trasmesso dalla stazione appaltante non contenga il progetto esecutivo dei lavori oggetto della gara, dai giustificativi del prezzo dell'offerta anormalmente bassa presentati dall'offerente aggiudicatario risulta che il progetto comprende 3 ascensori,
Sintesi della decisione
Sebbene il fascicolo di gara trasmesso dalla stazione appaltante non contenga il progetto esecutivo dei lavori oggetto della gara, dai giustificativi del prezzo dell’offerta anormalmente bassa presentati dall’offerente aggiudicatario risulta che il progetto comprende 3 ascensori; pertanto, sulla base dei prezzi del 2011 utilizzati per determinare il valore stimato dell’appalto, è stato accertato che la sola voce relativa agli ascensori, appartenente al gruppo di lavorazioni concernenti gli impianti ascensoristici, comporterebbe un incremento del valore stimato dell’appalto pari a 289.644,30 TL. D’altra parte, si osserva che tale importo è superiore a quello dell’8ª voce di lavorazione in ordine decrescente di importo nell’elenco ordinato delle voci di lavorazione e che l’importo complessivo della voce di lavorazione di valore più basso (42ª) tra quelle per le quali sono stati richiesti giustificativi è stato determinato in 58.000 TL. È inoltre evidente che, qualora fossero aggiunte al valore stimato dell’appalto le voci di lavorazione relative agli impianti ascensoristici, che risultano non essere state incluse in tale valore pur essendo indicate come comprese nei lavori oggetto della gara, cambierebbe il valore soglia delle offerte anormalmente basse. Infatti, il valore soglia cambia anche qualora al valore stimato dell’appalto determinato dalla stazione appaltante venga aggiunto soltanto il prezzo complessivo previsto dall’offerente aggiudicatario per le suddette voci di lavorazione. In questo caso, il prezzo dell’offerta del ricorrente, che non risulta anormalmente basso rispetto al valore soglia determinato dalla stazione appaltante, risulta inferiore al valore soglia da ricalcolare. La determinazione del valore stimato dell’appalto è una fase fondamentale, svolta prima della redazione del documento di approvazione della gara, che, insieme all’individuazione del fabbisogno, costituisce l’inizio della procedura di gara; inoltre, le regole osservate e gli atti compiuti durante la procedura di gara ai sensi della Legge e della normativa secondaria sono collegati all’importo del valore stimato dell’appalto. Si giunge pertanto alla conclusione che il valore stimato dell’appalto, comunicato nella prima seduta della gara svoltasi alla presenza dei partecipanti, non è stato determinato in funzione delle quantità dei lavori oggetto della gara, in violazione dei principi fondamentali della Legge. (Decisione di KİK del 12.09.2012 n. 2012/UY.III-3555)
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