Nei documenti di gara si possono stabilire due coefficienti “R”?
- Numero della decisione:
- 2022/UH.I-512
- Data della decisione:
- 05 aprile 2023
È emerso che l’articolo 47 del capitolato fissava due diversi valori del coefficiente R per il calcolo del valore soglia, “0,71” e “0,82”; a seguito dei reclami presentati dalle imprese sulle disposizioni dei documenti di gara, la stazione appaltante ha predisposto l’addendum del 17.03.2022, che fissava nuovamente due diversi valori del coefficiente R per il calcolo del valore soglia, “0,71” e “0,79”; tale addendum è stato inviato tramite EKAP a tutti gli offerenti che avevano acquisito i documenti di gara il 17.03.2022.
Sintesi della decisione
È emerso che l’articolo 47 del capitolato fissava due diversi valori del coefficiente R da considerare nel calcolo del valore soglia, “0,71” e “0,82”; a seguito dei reclami presentati dalle imprese sulle disposizioni dei documenti di gara, la stazione appaltante ha predisposto l’addendum del 17.03.2022, che fissava nuovamente due diversi valori del coefficiente R da considerare nel calcolo del valore soglia, “0,71” e “0,79”; tale addendum è stato inviato tramite EKAP a tutti gli offerenti che avevano acquisito i documenti di gara il 17.03.2022.
È stato accertato che il ricorrente ha acquisito i documenti di gara comprensivi dell’addendum il 23.03.2022. Poiché è emerso che la previsione di due diversi coefficienti nell’articolo 47 del capitolato amministrativo avrebbe generato incertezza su quale coefficiente utilizzare nel calcolo del valore soglia e che la stazione appaltante avrebbe dovuto stabilire un unico coefficiente R nei documenti di gara e calcolare il valore soglia sulla base di tale coefficiente, la contestazione del ricorrente è stata ritenuta fondata. In conclusione, essendo stato accertato che gli atti le cui violazioni della normativa sono state indicate sopra non possono essere sanati mediante un provvedimento correttivo, è necessario annullare la gara...(decisione di KİK del 20.04.2022 n. 2022/UH.I-512)