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Kılıç Hukuk
DECISIONE DELLA KİK4734

Possono essere modificate le date di inizio e di conclusione della prestazione oggetto del contratto?

Numero della decisione:
2020/UH.I-1482
Data della decisione:
12 febbraio 2023

L’articolo 80 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, intitolato “Durata della prestazione, data di inizio e di conclusione negli appalti di servizi”, dispone: “80.1. La sezione ‘Esecuzione del contratto e altre disposizioni’ dei capitolati amministrativi tipo per le gare di appalto di servizi precisa che le date di inizio e di conclusione della prestazione sono disciplinate nello schema di contratto.

Sintesi della decisione

Nella decisione dell'Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) del 09.09.2020, n. 2020/UH.I-1482; 
L’articolo 80 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, intitolato “Durata della prestazione, data di inizio e di conclusione negli appalti di servizi”, contiene la seguente precisazione: “80.1. La sezione “Esecuzione del contratto e altre disposizioni” dei capitolati amministrativi tipo da applicare alle gare di appalto di servizi precisa che le date di inizio e di conclusione della prestazione sono disciplinate nello schema di contratto. In questo contesto, ai sensi dell’articolo 9 del contratto tipo per gli appalti di servizi, intitolato “Durata della prestazione”, qualora la stazione appaltante preveda con certezza le date di inizio e di conclusione della prestazione, tali date saranno indicate nell’articolo 9.1.; in caso contrario, tale articolo indicherà la durata della prestazione in giorni o mesi a decorrere dalla data di inizio. L’articolo 10.2. del contratto tipo riguarda invece la consegna del luogo di esecuzione e la data di inizio della prestazione; tale articolo sarà redatto dalla stazione appaltante tenendo conto del fatto che nell’articolo 9.1. siano o meno indicate con certezza le date di inizio e di conclusione della prestazione e che sia o meno prevista la consegna del luogo di esecuzione.
 
80.2. Nei casi in cui lo schema di contratto indichi con certezza le date di inizio e di conclusione della prestazione, la valutazione dei requisiti di qualificazione, la verifica delle offerte anormalmente basse e la richiesta di giustificazioni, la valutazione delle offerte, il diritto degli offerenti di presentare reclamo entro 10 giorni e l’obbligo della stazione appaltante di rispondere a tale reclamo entro 10 giorni, nonché il termine di 10 giorni per il ricorso all’Autorità e il termine di 20 giorni per l’esame da parte dell’Autorità possono comportare un prolungamento della procedura di gara; poiché tali tempi non possono essere previsti con esattezza in anticipo, la sottoscrizione del contratto e, di conseguenza, l’inizio della prestazione possono avvenire in una data successiva a quella programmata. In questo contesto, qualora, nonostante l’indicazione certa delle date di inizio e di conclusione della prestazione nello schema di contratto relativo a una gara di appalto di servizi a carattere continuativo, il prolungamento della procedura di gara impedisca di sottoscrivere il contratto in modo da consentire l’inizio della prestazione alla data prevista nei documenti, occorre procedere tenendo conto dell’effettiva riduzione della durata, poiché non è possibile posticipare la data di conclusione della prestazione.”
 
L’articolo 9 dello schema di contratto, intitolato “Durata della prestazione”, contiene la disposizione “9.1. Data di inizio della prestazione 01.07.2020; data di conclusione della prestazione 30.06.2021”. Per quanto riguarda la durata della prestazione oggetto della censura del ricorrente, dai documenti di gara risulta che la durata della prestazione è di 12 mesi, che essa avrà inizio il 01.07.2020 e che la data di conclusione è il 30.06.2021.
 
Il servizio oggetto della gara comprende una prestazione di natura temporale e si è rilevato che, negli appalti di servizi di questo tipo, anche qualora il prolungamento della procedura di gara impedisca di iniziare la prestazione alla data di inizio prevista, la data di conclusione non può essere modificata. Conformemente all’articolo 80 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, è stato precisato che, nelle gare in cui le date di inizio e di conclusione della prestazione sono indicate con certezza, qualora il prolungamento della procedura di gara impedisca di sottoscrivere il contratto in modo da consentire l’inizio della prestazione alla data prevista, occorre procedere tenendo conto dell’effettiva riduzione della durata, poiché non è possibile posticipare la data di conclusione della prestazione. Alla luce di tale precisazione, essendo emerso che il superamento della data di inizio della prestazione non rende necessario l’annullamento della gara e che la stazione appaltante può adottare i provvedimenti tenendo conto della durata effettivamente residua, si è concluso che il ricorso all’Autorità, relativamente alla censura 3 del ricorrente, non è fondato.
 
(Per informazioni dettagliate, contatti lo studio legale Kılıç Hukuk.) 

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