Qual è l’eccezione all’integrazione documentale?
- Numero della decisione:
- 2016/UM.II-1791
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
Dall’esame dei documenti presentati dall’offerente ricorrente nell’ambito della propria offerta relativamente al criterio di qualificazione in questione, risulta che questi ha presentato il proprio “elenco delle referenze 500-2250 Kva” relativo agli anni 2006, 2008 e 2010 e l’“elenco delle referenze Doosan del 2010”, nonché documenti contenenti le caratteristiche tecniche del motore oggetto del ricorso e, in aggiunta, documenti rilasciati da TSE a nome dell’offerente ricorrente
Sintesi della decisione
Dall’esame dei documenti presentati dall’offerente ricorrente nell’ambito della propria offerta relativamente al criterio di qualificazione in questione, risulta che questi ha presentato il proprio “elenco delle referenze 500-2250 Kva” relativo agli anni 2006, 2008 e 2010 e l’“elenco delle referenze Doosan del 2010”, nonché documenti contenenti le caratteristiche tecniche del motore oggetto del ricorso e, in aggiunta, certificati di conformità alle norme TS ISO-8528-8, TS ISO-8528-4 e TS ISO-8528-5 rilasciati da TSE a nome dell’offerente ricorrente. In conclusione, si è constatato che, relativamente alla censura oggetto del ricorso concernente il criterio di qualificazione stabilito dalla stazione appaltante, non era stata prevista alcuna disposizione restrittiva riguardo al documento da presentare per soddisfare tale criterio; che, in questo contesto, l’offerente ricorrente aveva presentato i documenti sopra indicati per attestare che il motore diesel in questione era stato utilizzato su gruppi elettrogeni per almeno un anno; e che, nella parte relativa all’offerente ricorrente del verbale di apertura delle buste e di controllo dei documenti redatto dalla stazione appaltante in data 13.05.2016, figurava la dicitura “presente”. Pertanto, tenuto conto anche del fatto che la stazione appaltante non aveva stabilito chiaramente con quale documento e secondo quali modalità gli offerenti partecipanti alla gara dovessero comprovare tale circostanza, e considerato che l’articolo 37 della legge prevede che, in caso di carenze informative nei documenti relative ad aspetti non tali da modificare la sostanza dell’offerta, la stazione appaltante richieda per iscritto agli offerenti di integrare le informazioni mancanti entro il termine da essa stabilito, si è concluso che la stazione appaltante avrebbe dovuto richiedere l’integrazione, quale carenza informativa, delle informazioni attestanti che il motore diesel era stato utilizzato su gruppi elettrogeni per almeno un anno. (Decisione di KİK del 13.07.2016, n. 2016/UM.II-1791)
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