Quale provvedimento si applica all’offerente che risulta aver partecipato alla gara con un attestato di esperienza falso?
- Numero della decisione:
- 2015/UY.III-1165
- Data della decisione:
- 12 febbraio 2023
Nei confronti di coloro per i quali sia accertata la commissione degli atti o delle condotte di cui all’articolo 17 della Legge, è disposto, in funzione della natura degli atti o delle condotte, il divieto di partecipare alle gare degli enti e degli organismi pubblici per un periodo non inferiore a un anno e fino a due anni,
Sintesi della decisione
Si evince che, nei confronti di coloro per i quali sia accertata la commissione degli atti o delle condotte di cui all’articolo 17 della Legge, è disposto, in funzione della natura degli atti o delle condotte, il divieto di partecipare alle gare degli enti e degli organismi pubblici per un periodo non inferiore a un anno e fino a due anni e che, anche qualora tali atti o condotte siano accertati dopo il completamento delle prestazioni contrattuali e l’espletamento delle operazioni di accettazione, nei confronti di coloro che abbiano commesso, tra gli atti o le condotte indicati all’articolo 17, quelli che costituiscono reato ai sensi del TCK, deve essere presentata una denuncia alla Procura della Repubblica competente affinché sia avviato un procedimento penale ai sensi delle disposizioni del TCK. A seguito dell’esame effettuato, è emerso che l’attestato di esperienza presentato in gara dalla ricorrente T… Ltd. Şti. non era stato rilasciato dal Comune di Ağrı, indicato nel documento come committente, e che tale documento non apparteneva a detta stazione appaltante. Pertanto, considerato che gli atti e le condotte dell’offerente rientrano nell’ambito della lettera (c) dell’articolo 17 della Legge e che tali atti e condotte, consistenti nella redazione e/o nell’utilizzo di un documento falso, costituiscono reato ai sensi delle pertinenti disposizioni del TCK, ai sensi dell’articolo 58 della medesima Legge deve essere presentata una denuncia alla Procura della Repubblica competente nei confronti di coloro che abbiano commesso tali atti o condotte, affinché sia avviato un procedimento penale ai sensi delle disposizioni del TCK.(Decisione del KİK del 24.04.2015, n. 2015/UY.III-1165)
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