Se l’offerente aggiudicatario ha chiesto il concordato, ma questo non è ancora stato pubblicato dal tribunale, la stazione appaltante può stipulare un contratto con tale offerente?
- Numero della decisione:
- 2023/UY.I-368
- Data della decisione:
- 07 aprile 2023
Considerando congiuntamente le disposizioni normative sopra riportate e le spiegazioni fornite, affinché un’impresa rientri nella categoria di chi «ha pubblicato il concordato», prevista dall’articolo 10, comma 4, lettera (a), della legge n. 4734, è necessario che sia pubblicata la decisione del tribunale di omologazione del concordato.
Sintesi della decisione
Considerando congiuntamente le disposizioni normative sopra riportate e le spiegazioni fornite, affinché un’impresa rientri nella categoria di chi “ha pubblicato il concordato”, prevista dall’articolo 10, comma 4, lettera (a), della legge n. 4734, è necessario che sia pubblicata la decisione del tribunale di omologazione del concordato.
Con il provvedimento interlocutorio del 1. Tribunale commerciale di primo grado di Ankara, datato 12.01.2023 e recante il numero 2023/24, è stata disposta, separatamente per Uluray Yapı İnşaat A.Ş. e Kafkas Altyapı Konut San. ve Tic. A.Ş., la concessione di un termine provvisorio di 3 mesi, con decorrenza dalle ore 12.30 del 12.01.2023. Tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta del Registro delle imprese del 13.01.2023, numero 10747. Pertanto, non potendosi concludere che il concordato sia stato omologato per il raggruppamento temporaneo di imprese Uluray Yapı İnşaat A.Ş. - Kafkas Altyapı Konut San. ve Tic. A.Ş., si è constatato che l’impresa in questione non si trovava nella condizione di chi “ha pubblicato il concordato”.
In conclusione, si è constatato che, nella fase raggiunta, l’offerente ricorrente invitato a stipulare il contratto non si trovava nella condizione di chi “ha pubblicato il concordato” e che, di conseguenza, l’atto adottato dalla stazione appaltante non era corretto. Si è pertanto concluso che la contestazione del ricorrente era fondata. (Decisione del KİK del 15.02.2023, numero 2023/UY.I-368)