Si possono richiedere in gara requisiti di qualificazione previsti nelle specifiche tecniche ma non nel capitolato amministrativo?
- Numero della decisione:
- 2021/UH.I-1637
- Data della decisione:
- 29 marzo 2023
L’articolo 7.5.4 del capitolato amministrativo non indica i documenti che, secondo le specifiche tecniche, gli offerenti devono presentare con l’offerta; l’articolo 7.5.5 dispone però che i documenti diversi da quelli elencati nel capitolato e nell’articolo 7.5.4 non valgono come criteri di qualificazione nella valutazione delle offerte. L’articolo 47 del capitolato impone il rispetto di tutte le disposizioni delle specifiche tecniche; tuttavia, i documenti sopra citati, previsti nelle specifiche tecniche, non figurano nel capitolato. Pertanto, la disposizione secondo cui i documenti previsti nelle specifiche tecniche ma non nel capitolato non valgono come criteri di qualificazione nella valutazione delle offerte è chiara e comprensibile
Sintesi della decisione
L’articolo 7.5.4 del capitolato amministrativo non indica i documenti che, secondo le specifiche tecniche, gli offerenti devono presentare nell’ambito delle proprie offerte; tuttavia, l’articolo 7.5.5 dispone che i documenti diversi da quelli elencati nel presente capitolato e nell’articolo 7.5.4 non saranno considerati criteri di qualificazione nella valutazione delle offerte. D’altra parte, l’articolo 47 del capitolato amministrativo prevede il rispetto di tutte le disposizioni delle specifiche tecniche; tuttavia, i documenti contenuti nelle specifiche tecniche sopra riportate non sono indicati nel capitolato amministrativo. Pertanto, considerando che è disposto in modo chiaro e comprensibile che i documenti previsti nelle specifiche tecniche, ma non disciplinati nel capitolato amministrativo, non saranno considerati criteri di qualificazione nella valutazione delle offerte e che è sufficiente che gli offerenti presentino soltanto i documenti richiesti nel capitolato amministrativo, nonché che le stazioni appaltanti dispongono di un potere discrezionale nella determinazione dei criteri di qualificazione e che i documenti non individuati come criteri di qualificazione saranno richiesti nella fase contrattuale, si è concluso che la contestazione del ricorrente è infondata. (Decisione del KİK del 02.09.2021 n. 2021/UH.I-1637)