Un offerente con debiti tributari può firmare il contratto?
- Numero della decisione:
- 2022/UM.I-1306
- Data della decisione:
- 06 aprile 2023
Decisione del KİK del 19.10.2022, n. 2022/UM.I-1306
Sintesi della decisione
In tale contesto, sebbene Tüm Tedarik İç ve Dış Tic. A.Ş. si fosse impegnata, all’articolo 3 della lettera di offerta, a non trovarsi né a venire a trovarsi, alla data della gara, in una situazione di debito tributario definitivamente accertato e a presentare alla stazione appaltante, prima della firma del contratto, i documenti attestanti di non trovarsi nella suddetta situazione, è emerso che, a seguito di un’istanza avente natura di segnalazione presentata alla stazione appaltante, gli accertamenti effettuati da quest’ultima prima di giungere alla fase della firma del contratto avevano rilevato che il suddetto offerente si trovava in una situazione contraria a quanto dichiarato e che era stato deciso di incamerare la sua garanzia provvisoria. Poiché il terzo punto del sesto comma dell’articolo 17 del Comunicato generale sugli appalti pubblici, utilizzando l'espressione “offerenti partecipanti alla gara”, chiarisce che, qualora sia accertato che gli offerenti si trovano in situazioni contrarie a quanto dichiarato, tutti devono essere esclusi dalla gara e le loro garanzie provvisorie devono essere incamerate, indipendentemente dal fatto che siano o meno aggiudicatari della gara o che la loro offerta sia stata o meno esclusa dalla valutazione per un altro motivo, si è concluso che l'incameramento della garanzia provvisoria del suddetto offerente da parte della stazione appaltante non era contrario alla normativa e che la contestazione del ricorrente era infondata. (Decisione del KİK del 19.10.2022, n. 2022/UM.I-1306)