Una società può partecipare alle gare se una persona nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale ne detiene una quota di minoranza?
- Numero della decisione:
- 2015/UH.I-3476
- Data della decisione:
- 07 aprile 2023
Ai sensi del secondo comma del m. 59 della legge, le persone nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale non possono partecipare alle gare presentando offerte per sé, per una persona giuridica o per un’altra persona fisica; il divieto riguarda anche le società di capitali di cui detengono oltre la metà del capitale. Ai sensi dell’articolo 124 del Codice commerciale turco, le società per azioni sono società di capitali. Poiché H… K…, socio di A… A.Ş. sottoposto ad azione penale (non ancora conclusa alla data della gara), detiene il %11,5 del capitale, si è concluso che l’azione penale nei suoi confronti non impedisce la partecipazione di A… A.Ş. alla gara.
Sintesi della decisione
Ai sensi della disposizione contenuta nel secondo comma del m. 59 della legge, le persone nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale non possono partecipare alle gare presentando offerte per proprio conto o per conto di una persona giuridica o di un’altra persona fisica; neppure le società di capitali di cui detengono più della metà del capitale possono partecipare alle gare. Ai sensi dell’articolo 124 del Codice commerciale turco, le società per azioni sono società di capitali. Considerato che H… K…, socio di A… A.Ş. nei cui confronti è stata esercitata l’azione penale (non ancora conclusa alla data della gara), detiene una partecipazione pari al %11,5 nella società di capitali, si è concluso che l’azione penale esercitata nei confronti di H… K… non costituisce un impedimento alla partecipazione di A… A.Ş. alla gara. (Decisione del KİK del 23.12.2015, n. 2015/UH.I-3476 )