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Kılıç Hukuk
DECISIONE DELLA KİK4735

Utilizzo nelle gare degli attestati di ultimazione dei lavori dei subappaltatori ottenuti nell’ambito di contratti ceduti

Data della decisione:
12 febbraio 2023

Le disposizioni sulla cessione del contratto sono contenute nell’articolo 16 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, intitolato “Cessione del contratto”: "Il contratto può essere ceduto a un altro soggetto, in casi di necessità, previa autorizzazione scritta del responsabile della gara. Tuttavia, il cessionario deve soddisfare le condizioni previste nella gara originaria.

Sintesi della decisione

Le disposizioni sulla cessione del contratto sono contenute nell’articolo 16 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico, intitolato “Cessione del contratto”, nei seguenti termini: "Il contratto può essere ceduto a un altro soggetto, in casi di necessità, previa autorizzazione scritta del responsabile della gara. Tuttavia, il cessionario deve soddisfare le condizioni previste nella gara originaria. Inoltre, fatta eccezione per le cessioni dovute a modifiche della denominazione e dello status giuridico, lo stesso appaltatore non può cedere né acquisire mediante cessione un altro contratto nei tre anni successivi alla data di cessione di un contratto. I contratti ceduti o acquisiti mediante cessione senza autorizzazione, oppure ceduti o acquisiti mediante cessione nei tre anni successivi alla data di cessione di un contratto, sono risolti e nei confronti dei cedenti e dei cessionari si applicano le disposizioni degli articoli 20, 22 e 26.”
 
D’altra parte, ai sensi dei regolamenti sulle gare, “ai subappaltatori che eseguono una parte dei lavori oggetto di un impegno assunto direttamente, mediante un unico contratto, nei confronti di enti e organismi autorizzati a rilasciare attestati di esperienza (certificati di esecuzione), viene rilasciato un “attestato di ultimazione dei lavori del subappaltatore”, a condizione che eseguano e portino a termine integralmente il proprio contratto e che, per i lavori per i quali è previsto un collaudo parziale, la stazione appaltante abbia effettuato tale collaudo, oppure che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dei lavori relativi al contratto principale.
Per eliminare i dubbi circa la possibilità, nei lavori ceduti ai sensi della Legge n. 4735, qualora dopo la cessione i lavori proseguano con lo stesso subappaltatore, di valutare gli attestati di ultimazione dei lavori del subappaltatore rilasciati per i lavori eseguiti prima e dopo la cessione sommando i relativi importi, l’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) ha pubblicato la decisione regolamentare del Consiglio  del 05.09.2019, n. 2019/DK.D-205.

CHE COSA HA INTRODOTTO LA DECISIONE DEL CONSIGLIO PER GLI APPALTI PUBBLICI?
Per i contratti ceduti ai sensi della Legge n. 4735, qualora i lavori proseguano con lo stesso subappaltatore anche dopo la cessione,
l’ambito e la natura dei lavori previsti nel contratto di subappalto rimangano invariati,
gli attestati di ultimazione dei lavori del subappaltatore rilasciati per i lavori eseguiti prima e dopo la cessione e i documenti relativi alla cessione siano presentati congiuntamente nell’ambito della domanda di partecipazione o dell’offerta,
è stato deciso che nelle gare sarà presa in considerazione la somma degli importi degli attestati di ultimazione dei lavori del subappaltatore.

CONCLUSIONE E VALUTAZIONE
È certo che la decisione regolamentare del Consiglio per gli appalti pubblici eliminerà i dubbi riscontrati nella pratica sia dalle stazioni appaltanti sia dagli appaltatori. Inoltre,  si ritiene che la possibilità per i subappaltatori di utilizzare, nelle gare alle quali parteciperanno successivamente, la somma degli importi degli attestati di ultimazione dei lavori ottenuti per i lavori eseguiti sia prima sia dopo la cessione sia positiva sotto il profilo tanto della concorrenza quanto dell’equità. (Cfr.: decisione del KİK del 5 Eylül 2019, n. 2019/DK.D-205)
 
(Per informazioni dettagliate, contatti lo studio Kılıç Hukuk.)

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