Assegnazione (assegnazione di beni immobili)
L’assegnazione di beni immobili consiste nella concessione in uso gratuito, mantenendone la proprietà, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei propri immobili ad altre amministrazioni o agli enti giuridici dei villaggi, per l’espletamento dei servizi pubblici previsti dalla legge; gli immobili del Tesoro e i luoghi soggetti al dominio e alla disponibilità dello Stato sono concessi dal Ministero delle Finanze per la durata del servizio. Salvo disposizioni speciali, il potere di assegnazione spetta al Ministero e alle sue unità periferiche
L’assegnazione di beni immobili consiste nella concessione in uso gratuito, mantenendone la proprietà, da parte delle amministrazioni pubbliche, dei propri immobili ad altre amministrazioni o agli enti giuridici dei villaggi, al fine di espletare i servizi pubblici previsti dalle rispettive leggi; gli immobili appartenenti al Tesoro e i luoghi soggetti al dominio e alla disponibilità dello Stato sono invece concessi dal Ministero delle Finanze alle amministrazioni pubbliche o agli enti giuridici dei villaggi per la durata del servizio.
Salvo disposizioni speciali, il potere di assegnare gli immobili appartenenti al Tesoro e i luoghi soggetti al dominio e alla disponibilità dello Stato spetta al Ministero e alle sue unità periferiche. (Cfr.: Regolamento sull’assegnazione e sul trasferimento degli immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche, m. 3, 4.)
Altri termini del Glossario delle gare di Kılıç relativi all’argomento:
Legge n. 2886 sulle gare pubbliche; Procedura a offerta aperta (Legge n. 2886 sulle gare pubbliche); Procedura a offerta chiusa (Legge n. 2886 sulle gare pubbliche); Gara mediante procedura negoziata (Legge n. 2886 sulle gare pubbliche); Importo stimato (appalti pubblici); Importo stimato (nell’ambito di gare per vendita, locazione ecc.)
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