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Kılıç Hukuk
TERMINE2886Esclusione e difesa

Atti e comportamenti vietati (Legge n. 2886)

Gli atti e i comportamenti vietati dalla Legge sugli appalti statali, durante la preparazione, lo svolgimento e la conclusione delle procedure di gara, comprendono: turbare o tentare di turbare le operazioni mediante frode, artifici, promesse, minacce, influenza, vantaggi o altri mezzi; nelle gare con offerta aperta o procedura negoziata, pronunciare parole che inducano gli offerenti in dubbio o riducano l’interesse, compiere gesti o tenere condotte che alludano a un accordo tra loro, oppure svolgere colloqui e discussioni tali da compromettere la regolarità della gara; nelle operazioni di…

Gli atti e i comportamenti vietati dalla Legge sugli appalti statali, durante la preparazione, lo svolgimento e la conclusione delle procedure di gara, sono i seguenti:

  • Turbare o tentare di turbare le operazioni relative alla gara mediante frode, artifici, promesse, minacce, esercizio di influenza, procurato vantaggio o altri mezzi,
  • Nelle gare svolte con offerta aperta o procedura negoziata, pronunciare parole che inducano gli offerenti in dubbio o riducano l’interesse, compiere gesti o tenere comportamenti che alludano a un invito a concludere accordi tra gli offerenti, oppure svolgere colloqui e discussioni in modo tale da compromettere la regolarità della gara,
  • Utilizzare o tentare di utilizzare documenti falsi o garanzie false nelle operazioni di gara, non adempiere in malafede il proprio impegno, compiere nell’adempimento atti che arrechino danno alla stazione appaltante oppure utilizzare materiali, strumenti o metodi fraudolenti durante l’esecuzione o la consegna. (Cfr. Legge n. 2886. m.83) 

Coloro che risultano aver commesso tali atti o tenuto tali comportamenti, qualora ciò sia avvenuto nella fase di gara, non sono ammessi dalla stazione appaltante a partecipare a quella gara; inoltre, in funzione delle caratteristiche degli atti o dei comportamenti, il ministero che indice la gara o il ministero competente dispone nei loro confronti l’esclusione da tutte le gare per un periodo massimo di un anno. Le amministrazioni che adottano la decisione ne curano la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tali decisioni sono altresì annotate nel registro degli appaltatori degli interessati. I soggetti esclusi dalle gare, per tutta la durata dell’esclusione, non possono partecipare neppure alle gare indette da altre amministrazioni in qualità di appaltatori o acquirenti. (Cfr. Legge n. 2886. m.84) Inoltre, nei confronti di coloro i cui atti e comportamenti rientrano nell’ambito del Codice penale turco, oltre all’esclusione si applicano anche le disposizioni penali. (Cfr. Legge n. 2886. m.85 )

Altri termini del Glossario degli appalti di Kılıç relativi all’argomento:

Legge n. 2886 sugli appalti statali; Atti o comportamenti vietati (Leggi n. 4734 e 4735); Esclusione dalle gare (Leggi n. 4734 e 4735); Verifica dell’esclusione (Consultazione dell’esclusione); Turbativa della gara; Reato di turbativa nell’adempimento della prestazione; Documento falso

(Per informazioni dettagliate, contatti Kılıç Hukuk ve Danışmanlık. Tel: 0312 285 96 00)

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