Determinazione del nuovo prezzo
La determinazione del nuovo prezzo indica, nei lavori di costruzione, la determinazione, durante l’esecuzione, dei prezzi di nuove voci e/o gruppi di lavorazioni richiesti dalla stazione appaltante in caso di modifica del progetto e non prezzati nei documenti di gara e/o nell’offerta, nonché dei lavori aggiuntivi da eseguire nell’ambito del contratto. La determinazione avviene, secondo la natura della voce o del gruppo di lavorazioni, utilizzando in ordine le analisi presentate dall’appaltatore con l’offerta o a giustificazione dell’offerta anormalmente bassa e
La determinazione del nuovo prezzo indica, nei lavori di costruzione, la determinazione dei prezzi delle nuove voci e/o dei nuovi gruppi di lavorazioni che, nei casi in cui ricorrono le condizioni per una modifica del progetto, la stazione appaltante ritiene necessario far eseguire durante la fase di esecuzione dei lavori e per i quali non è stato indicato alcun prezzo nei documenti di gara e/o nell’ambito dell’offerta, nonché dei prezzi dei lavori aggiuntivi da far eseguire nell’ambito del contratto.
La determinazione del nuovo prezzo può essere effettuata congiuntamente con l’appaltatore utilizzando, in ordine e in funzione della natura della voce o del gruppo di lavorazioni, una delle seguenti analisi: analisi elaborate tenendo conto delle analisi relative a voci/gruppi di lavorazioni simili alla nuova voce/al nuovo gruppo, utilizzate dall’appaltatore per determinare i propri prezzi unitari/la propria offerta e presentate alla stazione appaltante in allegato all’offerta o nell’ambito delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa; analisi elaborate tenendo conto di quelle disponibili presso la stazione appaltante o altre amministrazioni e simili alla nuova voce/al nuovo gruppo; analisi elaborate tenendo conto delle analisi dei costi relative a voci/gruppi di lavorazioni emersi nei contratti di lavori di costruzione precedentemente realizzati dalla stazione appaltante che indice la gara e di natura simile ai lavori oggetto della gara; analisi elaborate sulla base delle quantità di materiali, delle ore di lavoro degli operai e dei macchinari e di tutti gli altri fattori produttivi, da determinare mediante rilevazioni effettuate durante l’esecuzione della nuova voce/del nuovo gruppo.
Il nuovo prezzo determinato viene sottoposto all’approvazione della stazione appaltante mediante il verbale redatto e diviene valido qualora sia approvato dalla stessa entro trenta (30) giorni. Qualora non si raggiunga un accordo con l’appaltatore sulla determinazione del nuovo prezzo, il verbale relativo al prezzo non viene approvato dalla stazione appaltante; le parti redigono invece un verbale di disaccordo e la stazione appaltante sottopone la controversia entro dieci giorni allo Yüksek Fen Kurulu, conformemente alle procedure e ai principi stabiliti da tale organo. Il prezzo determinato dallo Yüksek Fen Kurulu deve essere obbligatoriamente accettato da entrambe le parti. L’appaltatore deve proseguire i lavori sulla base del prezzo determinato dalla stazione appaltante senza attendere la decisione dello Yüksek Fen Kurulu relativa alla controversia sul prezzo.
Anche nei casi in cui, a seguito di una modifica del progetto, si verifichi una riduzione dei lavori, i prezzi delle lavorazioni comprese in tale riduzione vengono calcolati nel quadro dei suddetti principi.
Altri termini del Dizionario degli appalti Kılıç relativi all’argomento:
Lavori di costruzione; Capitolato generale dei lavori di costruzione;Determinazione del nuovo prezzo unitario
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Libro di riferimento: Aspetti finanziari e monetari nei contratti di lavori di costruzione relativi agli appalti pubblici
Autore: Dr.Emrah KESGİN
Link: kilicakademi.com.tr
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ. Tel: 0312 285 96 00)