Diritti di proprietà intellettuale e industriale (Appalti di servizi)
Negli appalti di servizi, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono disciplinati, ove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante nei documenti di gara. La stazione appaltante stabilisce quindi, nel rispetto della normativa pertinente, quali diritti le spettino, per quanto tempo e a quali condizioni, sui prodotti oggetto del servizio assunto dall’appaltatore o creati durante o a causa della sua esecuzione, inclusi marchi, brevetti, disegni industriali, modelli di utilità, topografie di semiconduttori (chip), comunicazioni digitali e denominazioni commerciali.
Negli appalti di servizi, i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono disciplinati, ove ritenuto necessario, dalla stazione appaltante nell’ambito dei documenti di gara. Di conseguenza, la stazione appaltante disciplina, tenendo conto delle disposizioni della normativa pertinente, secondo le proprie esigenze e necessità e senza lasciare spazio a dubbi, quale o quali diritti le spettino, per quanto tempo e a quali condizioni, tra i diritti intellettuali e industriali sui prodotti che costituiscono l’oggetto di un servizio assunto dall’appaltatore nell’ambito delle disposizioni contrattuali oppure creati durante o a causa dell’esecuzione del servizio, nonché marchi, brevetti, disegni industriali, modelli di utilità, topografie di semiconduttori (chip), comunicazioni digitali, denominazioni commerciali e altri nomi e segni, denominazioni e indicazioni geografiche, informazioni non divulgate e analoghi diritti oggetto di proprietà intellettuale e industriale. Tali diritti appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, fatte salve le disposizioni imperative della normativa vigente, purché non siano utilizzati in modo da alterare la natura e le caratteristiche del prodotto o da ledere l’onore e la reputazione del titolare del prodotto.
Qualora, durante o a causa dell’adempimento degli obblighi assunti in base al contratto, l’appaltatore violi un diritto e/o un interesse oggetto di proprietà intellettuale e/o industriale tutelato ai sensi delle disposizioni della normativa pertinente, ogni responsabilità amministrativa, civile, penale e finanziaria derivante da tale violazione ricade sull’appaltatore. L’appaltatore non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante al riguardo. Qualora, nonostante ciò, la stazione appaltante sia sottoposta a una sanzione giuridica, essa esercita il diritto di regresso nei confronti dell’appaltatore, fatti salvi gli altri suoi diritti. Su richiesta della stazione appaltante, prima della sottoscrizione del contratto l’appaltatore è tenuto a comunicare integralmente e a documentare alla stazione appaltante se il servizio che assumerà rientri o meno nell’ambito della proprietà intellettuale e industriale e, in caso affermativo, i diritti e gli obblighi propri e di terzi relativi alla materia. Qualora, a causa dell’omissione o dell’inadeguato adempimento di tale obbligo, la stazione appaltante subisca un danno, un rischio di danno o una perdita di diritti, essa recupera dall’appaltatore e ottiene il risarcimento di ogni danno subito per tale motivo (compresi il lucro cessante e le opportunità perdute), fatti salvi gli altri suoi diritti. (Cfr. Condizioni generali per i servizi, m. 14)
Altri termini del Glossario degli appalti Kılıç relativi all’argomento:
Appalti di servizi; Condizioni generali per i servizi; Prestatore di servizi; Responsabilità dei prestatori di servizi
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