Durata del contratto nelle locazioni (durata della locazione degli immobili pubblici)
La durata della locazione degli immobili pubblici non può superare dieci anni. Tuttavia, possono essere locati per più di 10 (dieci) anni i luoghi destinati a strutture turistiche, le strutture turistiche e i terreni necessari agli impianti e alle reti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia e di trasmissione, distribuzione e stoccaggio del gas naturale. (V.: Legge n. 2886, m. 64) Anche la durata delle locazioni del diritto di produzione di prodotti ittici è disciplinata dalla Legge n. 2886. Riguarda peschiere, zone voli, laghi naturali e artificiali, dighe, bacini, fiumi e foci
La durata della locazione degli immobili pubblici non può superare dieci anni. Tuttavia, possono essere locati per un periodo superiore a 10 (dieci) anni i luoghi in cui saranno realizzate strutture turistiche, le strutture turistiche, i terreni necessari agli impianti e alle reti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia, nonché i terreni necessari agli impianti e alle reti di trasmissione, distribuzione e stoccaggio del gas naturale. (V.: Legge n. 2886, m. 64)
Anche la durata delle locazioni del diritto di produzione di prodotti ittici è disciplinata dalla Legge n. 2886. Di conseguenza, le stazioni appaltanti sono autorizzate a stipulare contratti di durata non superiore a 5 (cinque) anni per la locazione del diritto di produzione di prodotti ittici nelle peschiere, nelle zone voli, nei laghi naturali e artificiali, nelle dighe, nei bacini, nei fiumi e nelle acque delle foci fluviali, nelle zone di pesca e nelle acque marine e interne. Tuttavia, i siti di allevamento che saranno realizzati e attrezzati dal locatario possono essere locati per un periodo massimo di 15 (quindici) anni. (V.: Legge n. 2886, m. 65)
I beni immobili di valore storico e artistico possono essere locati dal Ministero delle Finanze, previo parere del Ministero della Cultura e del Turismo, secondo i principi e le condizioni stabiliti in un regolamento emanato dal Ministero delle Finanze. Restano tuttavia salve le disposizioni speciali relative alle fondazioni. (V.: Legge n. 2886, m. 73)
Altri termini del Glossario delle gare Kılıç relativi all'argomento:
Legge n. 2886 sulle gare pubbliche; Procedura a offerta aperta (Legge n. 2886 sulle gare pubbliche); Procedura a offerta segreta (Legge n. 2886 sulle gare pubbliche); Gara con procedura negoziata (Legge n. 2886 sulle gare pubbliche); Valore stimato (Appalti pubblici); Valore stimato (Nell'ambito delle gare di vendita, locazione ecc.)
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Argomento del video informativo:
Gare per la locazione di immobili
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Argomento del video informativo:
La Legge n. 2886 sulle gare pubbliche e i suoi aspetti poco noti
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