Esclusione ai sensi della Legge n. 2886
L’esclusione ai sensi della Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali è disposta in base all’articolo 84 della Legge. Le decisioni di esclusione temporanea dalle gare pubblicate nella Gazzetta Ufficiale comportano l’esclusione dalle gare dell’ente o dell’organizzazione che ha adottato la decisione oppure da tutte le gare svolte ai sensi della presente Legge. Le decisioni di esclusione adottate dalle stazioni appaltanti ai sensi della Legge n. 2886 si applicano secondo l’ambito e il contenuto pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, l’esclusione vale solo per i tipi di gara indicati.
L’esclusione ai sensi della Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali è disposta in base all’articolo 84 della Legge. Le decisioni di esclusione temporanea dalle gare pubblicate nella Gazzetta Ufficiale comportano l’esclusione dalle gare dell’ente o dell’organizzazione che ha adottato la decisione oppure da tutte le gare svolte ai sensi della presente Legge. Le decisioni di esclusione adottate dalle stazioni appaltanti ai sensi della Legge n. 2886 si applicano secondo l’ambito e il contenuto pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto:
- Se le stazioni appaltanti hanno adottato una decisione di esclusione dalla partecipazione a determinati tipi di gara, l’esclusione riguarda esclusivamente tali tipi di gara.
- Se le stazioni appaltanti hanno adottato una decisione di esclusione dalle gare indette al proprio interno, la decisione di esclusione è considerata valida esclusivamente per le gare che saranno indette da tale stazione appaltante.
- Qualora le decisioni di esclusione dalle gare comprendano tutte le gare svolte ai sensi della Legge n. 2886, tale decisione di esclusione è valida nei confronti di tutte le stazioni appaltanti.
- Anche le decisioni di esclusione adottate dagli organi giurisdizionali ai sensi dell’articolo 85 della Legge n. 2886 sono valutate nell’ambito delle spiegazioni sopra riportate.
- Le decisioni di esclusione adottate ai sensi della Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali e delle altre leggi e normative pertinenti devono essere predisposte in modo da contenere le informazioni presenti nel modulo elettronico creato dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Altri termini del Dizionario degli appalti Kılıç relativi all’argomento:
Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali; Procedura a offerta aperta (Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali); Procedura a offerta chiusa (Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali); Gara mediante procedura negoziata (Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali); Importo stimato (Appalti pubblici); Importo stimato (Nell’ambito di gare per vendita, locazione ecc.)
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Argomento del video informativo:
Esclusioni e modalità di ricorso ai sensi della Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali
Link: ihale.tv
Argomento del video informativo:
La Legge n. 2886 sugli appalti pubblici statali e i suoi aspetti poco conosciuti
Link: ihale.tv
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