Esclusione dalla gara
L’esclusione dalla gara consiste nell’eliminazione dalla procedura a seguito di condotte o atti contrari alle disposizioni stabilite dalla Legge sugli appalti pubblici oppure del mancato rispetto delle relative condizioni. Gli atti e i comportamenti che comportano l’esclusione della persona intenzionata a partecipare alla gara, nonché la sua situazione giuridica, possono comportare anche sanzioni amministrative o penali. In tale ambito, sono esclusi i candidati e gli offerenti che partecipano pur non potendo farlo ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 4734 o che risultano aver commesso…
L’esclusione dalla gara consiste nell’eliminazione dalla procedura a seguito di condotte o atti contrari alle disposizioni stabilite dalla Legge sugli appalti pubblici oppure del mancato rispetto delle relative condizioni. Gli atti e i comportamenti che comportano l’esclusione della persona intenzionata a partecipare alla gara, nonché la sua situazione giuridica, possono comportare anche sanzioni amministrative o penali. In tale ambito, sono esclusi i candidati e gli offerenti che partecipano alla gara pur essendo stato stabilito che non possono parteciparvi ai sensi dell’articolo 11 della Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, nonché quelli per i quali sia stato accertato il compimento degli atti o comportamenti vietati indicati nell’articolo 17 della Legge. Inoltre, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 10 della Legge, sono esclusi dalla gara i candidati e gli offerenti che siano falliti, in liquidazione, sottoposti a gestione giudiziaria, abbiano presentato domanda di concordato, abbiano sospeso le proprie attività, siano stati dichiarati falliti, siano sottoposti ad amministrazione giudiziaria per i propri debiti verso i creditori, abbiano debiti definitivi per contributi previdenziali o debiti tributari definitivi, siano stati condannati con decisione giudiziaria per le proprie attività professionali nei cinque anni precedenti la data della gara, siano stati riconosciuti dalla stessa stazione appaltante come autori di attività contrarie all’etica professionale o commerciale durante l’esecuzione di lavori per essa, alla data della gara siano stati sospesi dall’esercizio dell’attività professionale dall’ordine o dalla camera presso cui sono iscritti, non forniscano le informazioni e i documenti richiesti dalle stazioni appaltanti oppure risultino aver fornito informazioni fuorvianti e/o documenti falsi.
Altri termini del Glossario degli appalti Kılıç relativi all’argomento:
Decisione della commissione di gara; Prima seduta della commissione di gara; Seduta deliberativa della commissione di gara (seconda seduta); Valutazione del campione/della dimostrazione; Valutazione di prequalifica; Ricorso amministrativo Ricorso amministrativo alla stazione appaltante Termine per il ricorso amministrativo alla stazione appaltante
Per ottenere informazioni più approfondite sull’argomento, faccia clic sul link/sui link seguenti.
Libro di riferimento: Provvedimenti interdittivi nel procedimento di gara pubblica
Autori: Avv. Işıl KILIÇ, Ruhi ARSLAN
Link: kilicakademi.com.tr
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ. Tel: 0312 285 96 00)