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Kılıç Hukuk
TERMINE4734Controversie relative alla procedura di gara

Gare alle quali non possono partecipare coloro che hanno lasciato un incarico pubblico (ai sensi delle Leggi n. 4734 e n. 2531)

Le gare alle quali non possono partecipare coloro che hanno lasciato un incarico pubblico sono disciplinate dalle Leggi n. 4734 e n. 2531. È stata prevista una limitazione temporanea alla partecipazione per impedire che chi ha prestato servizio presso determinati enti e organismi pubblici assuma incarichi pubblici utilizzando informazioni, poteri, relazioni o influenza derivanti dal precedente incarico, nonché per garantire la concorrenza. Tale limitazione non vieta la partecipazione a tutti gli appalti pubblici, ma si applica soltanto nei confronti degli enti indicati dalla legge, entro un…

Le gare alle quali non possono partecipare coloro che hanno lasciato un incarico pubblico sono disciplinate dalle Leggi n. 4734 e n. 2531. A tale riguardo, è stata introdotta una limitazione temporanea alla partecipazione al fine di impedire che le persone che hanno prestato servizio presso determinati enti e organismi pubblici assumano incarichi pubblici utilizzando le informazioni, i poteri, le relazioni o l'influenza derivanti dal loro precedente incarico, nonché di garantire la concorrenza. Tale limitazione non vieta alla persona che ha lasciato un incarico pubblico di partecipare a tutti gli appalti pubblici, ma si applica soltanto nei confronti degli enti indicati dalla legge, entro un determinato periodo e settore di attività.
Ai sensi della Legge n. 2531, il divieto si applica per tre anni a decorrere dalla data di cessazione dell'incarico nei confronti dell'ufficio, dell'amministrazione, dell'ente o dell'organismo presso cui la persona ha prestato servizio nei due anni precedenti tale data. Tuttavia, il solo compimento del requisito temporale non è sufficiente. L'oggetto della gara deve essere connesso alle mansioni e al settore di attività del precedente incarico pubblico della persona; inoltre, quest'ultima deve assumere direttamente o indirettamente lavori, obblighi contrattuali oppure svolgere attività di intermediazione o rappresentanza. Qualora tali condizioni non ricorrano congiuntamente, non si può parlare di un impedimento alla partecipazione derivante dalla Legge n. 2531.

Il divieto non è limitato alle offerte presentate dall'ex dipendente pubblico in proprio nome. La partecipazione della persona alla gara in rappresentanza di una società, la gestione delle procedure relative all'offerta o al contratto oppure l'utilizzo, da parte della società di cui è socio, dell'attestato di esperienza (certificato di esecuzione) a essa appartenente possono essere considerati, in base alle caratteristiche del caso concreto, come assunzione indiretta di un obbligo contrattuale. Per contro, il solo fatto che la persona sia stata in passato un dipendente pubblico o sia socia di una società non è sufficiente per escludere la società da tutte le gare. Il divieto di partecipazione alla gara può essere applicato soltanto dimostrando chiaramente il nesso tra il precedente incarico, la stazione appaltante e l'oggetto della gara. (V.: Legge n. 4734 sugli appalti pubblici, m. 11) 

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