Immobili soggetti alla sovranità e al potere di disposizione dello Stato
Gli immobili soggetti alla sovranità e al potere di disposizione dello Stato sono luoghi non suscettibili di proprietà privata, rientranti direttamente nella potestà sovrana dello Stato e destinati all’interesse pubblico. Su tali immobili lo Stato dispone mediante poteri autoritativi fondati sull’autorità pubblica, non come un proprietario secondo il diritto privato. Nel diritto turco vi rientrano i luoghi senza proprietario e i beni d’interesse pubblico. Non possono quindi essere oggetto di atti di diritto privato, come la compravendita, ma solo, nei limiti dell’interesse pubblico, di atti…
Gli immobili soggetti alla sovranità e al potere di disposizione dello Stato sono luoghi non suscettibili di proprietà privata, rientranti direttamente nella potestà sovrana dello Stato e destinati all’interesse pubblico. Su tali immobili lo Stato esercita il proprio potere di disposizione non come un proprietario secondo le norme di diritto privato, bensì mediante poteri autoritativi fondati sull’autorità pubblica. Ai sensi del diritto turco, rientrano in tale categoria i luoghi senza proprietario e i beni d’interesse pubblico. Pertanto, tali immobili non possono essere oggetto di atti di diritto privato, come la compravendita; possono tuttavia essere oggetto, in misura limitata e per esigenze di interesse pubblico, di atti amministrativi quali l’autorizzazione all’uso, l’assegnazione o la locazione.
Nella prassi, tali immobili comprendono coste, mari, corsi d’acqua, pascoli, pascoli estivi e invernali, foreste e, in generale, aree naturali aperte al pubblico. La loro caratteristica fondamentale è che non possono essere venduti né trasferiti alla proprietà privata. Anche nella prassi del Patrimonio Immobiliare Nazionale non è infatti consentita la vendita degli immobili soggetti alla sovranità e al potere di disposizione dello Stato; soltanto a determinate condizioni può essere riconosciuto un diritto d’uso. Sotto questo profilo, tali immobili si distinguono nettamente dagli immobili appartenenti al patrimonio privato dello Stato, che possono essere venduti mediante gara. (Cfr.: Codice civile turco n. 4721, Legge sulle coste n. 3621)
Altri termini del Dizionario delle gare Kılıç relativi all’argomento:
Legge n. 2886 sulle gare dello Stato; Procedura a offerta aperta (Legge n. 2886 sulle gare dello Stato); Procedura a offerta chiusa (Legge n. 2886 sulle gare dello Stato); Gara mediante procedura negoziata (Legge n. 2886 sulle gare dello Stato); Valore stimato (Appalti pubblici); Valore stimato (Nell’ambito di gare per vendita, locazione ecc.)
Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK