Vai al contenuto principale
Kılıç Hukuk
TERMINE4735Controversie contrattuali

Impossibilità (contratti di appalto pubblico)

La Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico non contiene alcuna disposizione sull’impossibilità nella stipula dei contratti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia, per eliminare eventuali dubbi applicativi, è prevista l’applicazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni nei casi non disciplinati riguardanti il calcolo dei termini stabiliti dalla Legge. (V.: Legge n. 4735, m.36) L’impossibilità consiste nell’estinzione dell’obbligazione quando la prestazione prevista dai contratti di appalto pubblico diviene impossibile per cause non imputabili al debitore…

La Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico non contiene alcuna disposizione sull’impossibilità nella stipula dei contratti che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tuttavia, per eliminare eventuali dubbi applicativi, è prevista l’applicazione delle disposizioni del Codice delle obbligazioni nei casi non disciplinati riguardanti il calcolo dei termini stabiliti dalla Legge. (V.: Legge n. 4735, m.36) 
L’impossibilità consiste nell’estinzione dell’obbligazione quando la prestazione prevista dai contratti di appalto pubblico diviene impossibile per cause non imputabili al debitore. Tuttavia, se il debitore non comunica senza indugio al creditore che la prestazione è divenuta impossibile e non adotta le misure necessarie per evitare l’aumento del danno, è tenuto a risarcire i danni che ne derivano. (V.: Codice turco delle obbligazioni, m. 136.)
L’impossibilità parziale ricorre invece quando la prestazione dell’obbligazione diviene parzialmente impossibile per cause non imputabili al debitore; in tal caso, il debitore è liberato soltanto dalla parte dell’obbligazione divenuta impossibile. Tuttavia, qualora risulti chiaramente che le parti non avrebbero stipulato un simile contratto se avessero previsto l’impossibilità parziale della prestazione, l’intera obbligazione si estingue. (V.: Codice turco delle obbligazioni, m. 137.)
L’impossibilità oggettiva ricorre quando la prestazione dovuta non può essere eseguita né dal debitore né da chiunque altro.
L’impossibilità soggettiva ricorre quando la prestazione non può essere eseguita soltanto dal debitore, ma può essere eseguita da terzi diversi dal debitore. 

Altri termini del Dizionario delle gare di Kılıç relativi all’argomento:

Forza maggiore; Proroga dei termini; Programma dei lavori (Acquisti di servizi); Programma dei lavori (Lavori di costruzione); Risoluzione del contratto

Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ

Preferenze su cookie e contenuti esterni

Questo sito non utilizza cookie pubblicitari, di marketing o di misurazione. Oltre ai dati necessari per la sicurezza e per ricordare la Sua scelta, i contenuti esterni come mappe e video vengono caricati solo se Lei li autorizza. Informativa sui cookie