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Kılıç Hukuk
TERMINE4735Controversie contrattuali

Impossibilità dell'appaltatore di adempiere il proprio impegno a causa della custodia cautelare o della condanna

Qualora l'appaltatore non possa adempiere il proprio impegno a causa della custodia cautelare o della condanna a una pena privativa della libertà, l'esecuzione può proseguire a condizione che, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale situazione, sia nominata come procuratore una persona proposta dall'appaltatore e accettata dalla stazione appaltante interessata. Tuttavia, se l'appaltatore non è in condizione di nominare un procuratore di propria libera volontà, gli interessati possono chiedere, entro lo stesso termine, la nomina in sua vece di un rappresentante legale secondo le…

Qualora l'appaltatore non possa adempiere il proprio impegno a causa della custodia cautelare o della condanna a una pena privativa della libertà, l'esecuzione può proseguire a condizione che, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale situazione, sia nominata come procuratore una persona proposta dall'appaltatore e accettata dalla stazione appaltante interessata. Tuttavia, se l'appaltatore non è in condizione di nominare un procuratore di propria libera volontà, gli interessati possono chiedere, entro lo stesso termine, la nomina in sua vece di un rappresentante legale secondo le disposizioni generali. In caso di mancata applicazione di tali disposizioni, il contratto viene risolto e la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive, aggiornate, vengono incamerate. Tuttavia, non viene applicata alcuna interdizione. (Cfr.: Legge n. 4735, m.17/c) 

Negli impegni adempiuti da raggruppamenti temporanei, la custodia cautelare o la condanna a una pena privativa della libertà di uno dei soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo non impedisce la prosecuzione del contratto. Tuttavia, se uno di essi è stato comunicato alla stazione appaltante come mandatario o coordinatore, nei casi di custodia cautelare o di condanna a una pena privativa della libertà, a seconda che il mandatario o coordinatore sia una persona fisica o giuridica, il contratto viene risolto e la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive, aggiornate, vengono incamerate. Non viene applicata alcuna interdizione. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tali situazioni, su proposta degli altri membri e previa approvazione della stazione appaltante, è altresì possibile rinnovare il contratto e proseguire i lavori, purché siano assunte le responsabilità, compresa la garanzia, che il mandatario o coordinatore aveva assunto per tale appalto.
In caso di custodia cautelare o di condanna a una pena privativa della libertà di uno dei membri diversi dal mandatario o coordinatore, gli altri membri possono adempiere l'impegno assumendo anche le responsabilità, compresa la garanzia, poste dall'appalto a carico di tale membro. (Cfr.: Legge n. 4735, m. 18)

Altri termini correlati nel Dizionario delle gare di Kılıç:

Risoluzione; Diffida di risoluzione; Procedure di risoluzione del contratto (inadempimento dell'impegno da parte dell'appaltatore); Risoluzione del contratto; Risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; Risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore

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