Impossibilità dell’appaltatore di adempiere il proprio impegno a causa di una grave malattia
Qualora l’appaltatore non possa adempiere il proprio impegno a causa di una grave malattia, l’esecuzione può proseguire a condizione che, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale situazione, venga nominata come procuratore una persona proposta dall’appaltatore e accettata dalla stazione appaltante interessata. Tuttavia, qualora l’appaltatore non sia in grado di nominare liberamente un procuratore, gli interessati possono chiedere che, entro lo stesso termine, sia nominato al suo posto un rappresentante legale secondo le disposizioni generali. In mancanza, il contratto è risolto e la…
Qualora l’appaltatore non possa adempiere il proprio impegno a causa di una grave malattia, l’esecuzione può proseguire a condizione che, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tale situazione, venga nominata come procuratore una persona proposta dall’appaltatore e accettata dalla stazione appaltante interessata. Tuttavia, qualora l’appaltatore non sia in grado di nominare liberamente un procuratore, gli interessati possono chiedere che, entro lo stesso termine, sia nominato al suo posto un rappresentante legale secondo le disposizioni generali. In caso di mancata applicazione di tali disposizioni, il contratto viene risolto e la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive supplementari, aggiornate, vengono incamerate. Tuttavia, non viene applicato alcun provvedimento di interdizione. (V.: Legge n. 4735, m.17/c)
Negli impegni adempiuti da raggruppamenti temporanei, la grave malattia di uno dei soggetti che compongono il raggruppamento non impedisce la prosecuzione del contratto. Tuttavia, se uno di essi è stato comunicato alla stazione appaltante come membro capogruppo o coordinatore, nei casi di grave malattia, a seconda che il membro capogruppo o coordinatore sia una persona fisica o giuridica, il contratto viene risolto e la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive supplementari, aggiornate, vengono incamerate. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi di tali situazioni, su proposta degli altri membri e previa approvazione della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato e l’esecuzione può proseguire, a condizione che siano assunte le responsabilità attribuite al membro capogruppo o coordinatore per quel lavoro, compresa la garanzia.
In caso di grave malattia di uno dei membri diversi dal membro capogruppo o coordinatore, gli altri membri possono adempiere l’impegno assumendo anche le responsabilità attribuite dal lavoro a tale membro, compresa la garanzia. (V.: Legge n. 4735, m. 18)
Altri termini correlati nel Dizionario delle gare di Kılıç:
Risoluzione; Diffida di risoluzione; Procedure di risoluzione del contratto (inadempimento dell’impegno da parte dell’appaltatore); Risoluzione del contratto; Risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; Risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore
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