Modifica del luogo di lavoro (Appalti di servizi)
Negli appalti di servizi, la modifica del luogo di lavoro consiste nella sostituzione, per necessità e dopo la firma del contratto, dei luoghi consegnati all’appaltatore da parte della stazione appaltante. In caso di modifica, l’appaltatore trasferisce materiali, veicoli e macchinari nel nuovo luogo e vi sposta e installa il cantiere, gli edifici e gli impianti eventualmente allestiti nel precedente. Deve eseguire personalmente o supervisionare il trasferimento e la reinstallazione. Ogni danno verificatosi durante tali operazioni è a suo carico e non è previsto alcun co
Negli appalti di servizi, la modifica del luogo di lavoro consiste nella sostituzione, per necessità e dopo la firma del contratto, dei luoghi di lavoro consegnati all’appaltatore da parte della stazione appaltante.
In caso di modifica del luogo di lavoro, l’appaltatore trasferisce nel nuovo luogo i materiali, i veicoli e i macchinari portati nel luogo di lavoro e vi sposta e installa il cantiere, gli edifici e gli impianti eventualmente allestiti nel precedente luogo di lavoro. L’appaltatore è tenuto a eseguire personalmente le operazioni di trasferimento e reinstallazione oppure a supervisionarle. Ogni danno che si verifichi durante il trasferimento e la reinstallazione è a carico dell’appaltatore e non viene corrisposto alcun compenso aggiuntivo a tale titolo. (Cfr.: Capitolato generale dei servizi, m. 7)
Altri termini correlati nel Glossario delle gare di Kılıç:
Capitolato generale dei servizi; Prestatore di servizi; Responsabilità dei prestatori di servizi; Appalto di servizi basato sull’impiego di personale; Appalto di servizi non basato sull’impiego di personale
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