Operazioni da eseguire in caso di risoluzione (forniture di beni)
In caso di risoluzione dei contratti di fornitura di beni, l’appaltatore interrompe le operazioni di consegna. Esegue le altre istruzioni impartite dalla stazione appaltante conformemente alla normativa pertinente e al contratto. Se esegue la prestazione presso la sede della stazione appaltante, lascia tale sede. Su richiesta della stazione appaltante, consegna con verbale scritto i materiali e i mezzi ricevuti, tutti gli atti e documenti, nonché i progetti e i disegni predisposti per il lavoro. L’appaltatore e/o il subappaltatore osserva le istruzion
In caso di risoluzione dei contratti di fornitura di beni, l’appaltatore interrompe le operazioni di consegna. Esegue le altre istruzioni impartite dalla stazione appaltante conformemente alla normativa pertinente e al contratto. Se l’appaltatore esegue la prestazione oggetto della fornitura presso la sede della stazione appaltante, lascia tale sede. Su richiesta della stazione appaltante, consegna con verbale scritto i materiali e i mezzi ricevuti dalla stazione appaltante, tutti gli atti e documenti, nonché i progetti e i disegni predisposti per il lavoro. L’appaltatore e/o il subappaltatore esegue immediatamente le istruzioni impartite dalla stazione appaltante in merito alla protezione della sede di lavoro e alle misure di sicurezza da adottare. Qualora, a causa della risoluzione del contratto, la stazione appaltante faccia completare il lavoro da un altro appaltatore, possono essere utilizzati i documenti dell’appaltatore. In tal caso, l’appaltatore non può vantare alcun diritto.
La stazione appaltante comunica per iscritto il momento in cui saranno consegnati i materiali di montaggio e gli impianti temporanei dell’appaltatore presenti presso la sede di lavoro. A seguito di tale comunicazione, l’appaltatore lascia la sede di lavoro a proprio rischio e a proprie spese. Qualora l’appaltatore debba versare un importo alla stazione appaltante, quest’ultima può vendere i suddetti materiali e impianti temporanei per coprire tale importo e l’eventuale saldo residuo viene corrisposto all’appaltatore. Nell’eseguire tali operazioni, la stazione appaltante applica le disposizioni generali di diritto.
Alla data della risoluzione, la stazione appaltante determina le quantità di beni realizzate o consegnate dall’appaltatore, i costi per porre rimedio a errori e carenze, nonché gli importi dovuti all’appaltatore ai sensi del contratto.
In presenza di errori e carenze nella prestazione, la stazione appaltante ha il diritto di sospendere i pagamenti all’appaltatore fino alla determinazione dei costi necessari per porvi rimedio.
Nei casi non disciplinati dal contratto, si applicano le disposizioni generali. (V.: Contratto tipo per le forniture di beni, m. 37)
Altri termini del Dizionario delle gare Kılıç relativi all’argomento:
Risoluzione ; Diffida di risoluzione ; Operazioni di risoluzione del contratto (inadempimento dell’impegno da parte dell’appaltatore) ; Risoluzione del contratto ; Risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante ; Risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore
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