Partecipazione alle gare di soggetti nei cui confronti è stata promossa l’azione penale pubblica
La partecipazione alle gare di soggetti nei cui confronti è stata promossa l’azione penale pubblica è disciplinata separatamente dalla normativa sugli appalti. Anche se accertati dopo l’adempimento dell’impegno e l’accettazione, gli atti o comportamenti di cui all’articolo 17 che costituiscono reato ai sensi del Codice penale turco sono denunciati alla Procura della Repubblica competente per l’esercizio dell’azione penale contro le persone fisiche o giuridiche responsabili e i loro soci o rappresentanti coinvolti. Oltre alla pena irrogata, il provvedimento di esclusione adottato dalla…
La partecipazione alle gare di soggetti nei cui confronti è stata promossa l’azione penale pubblica è disciplinata separatamente dalla normativa sugli appalti. Anche se accertati dopo l’adempimento dell’impegno e l’espletamento della procedura di accettazione, gli atti o comportamenti di cui all’articolo 17 che costituiscono reato ai sensi del Codice penale turco sono denunciati alla Procura della Repubblica competente affinché sia esercitata l’azione penale, secondo le disposizioni del Codice penale turco, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili e i loro soci o rappresentanti coinvolti in tale lavoro. Oltre alla pena da irrogare, essi, insieme ai soggetti elencati nel secondo comma dell’articolo 58, sono esclusi con decisione giudiziaria, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, dalle gare di tutte le istituzioni e organizzazioni pubbliche rientranti nell’ambito della presente Legge; tale esclusione si applica a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 58.
Coloro nei cui confronti, in relazione a gare svolte nell’ambito della presente Legge, è stato deciso di promuovere l’azione penale pubblica a seguito del procedimento penale avviato ai sensi del primo comma, nonché i soggetti elencati nel secondo comma dell’articolo 58, non possono partecipare, fino alla conclusione del giudizio, alle gare delle istituzioni e organizzazioni pubbliche rientranti nell’ambito della Legge. I soggetti nei cui confronti è stato deciso di promuovere l’azione penale pubblica sono comunicati dalle Procure della Repubblica all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), affinché siano iscritti nei relativi registri. (Cfr.: Legge n. 4734, artt. 59 e 58.)
Altri termini del Dizionario degli appalti di Kılıç relativi all’argomento:
Partecipazione alla gara di candidati e offerenti esclusi; Requisiti di partecipazione alla gara; Certificato del casellario giudiziale; Certificato storico del casellario giudiziale; Conferma dell’esclusione (Verifica dell’esclusione)
Per informazioni più approfondite sull’argomento, consulti il link o i link seguenti.
Oggetto della decisione del Consiglio per gli appalti pubblici:
Le persone nei cui confronti è stata promossa l’azione penale pubblica possono presentare un’offerta in una gara?
Link:Hakkinda kamu davasi acilmis kisilerin ihaleye teklif vermeleri mumkun mudur
Oggetto della decisione del Consiglio per gli appalti pubblici:
Le persone escluse dalla gara o nei cui confronti è stata promossa l’azione penale pubblica possono operare come subappaltatori?
Link:İhalede yasaklanan veya haklarinda kamu davasi olan kisiler alt yuklenici olabilirler mi
Per informazioni più approfondite sull’argomento, consulti il link o i link seguenti.
Libro di riferimento: Provvedimenti di esclusione nel procedimento di appalto pubblico
Autori: Avv. Işıl KILIÇ, Ruhi ARSLAN
Link: kilicakademi.com.tr

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