Periodo di garanzia
Il periodo di garanzia, nei lavori, è il periodo tra il collaudo provvisorio e quello definitivo, non inferiore a dodici mesi salvo diversa clausola contrattuale. Tali periodi devono essere indicati nel contratto o negli allegati. Se i vizi e le carenze rilevati dalla stazione appaltante al collaudo provvisorio non sono eliminati entro il termine concesso, il periodo decorre dall’approvazione del verbale di collaudo provvisorio, dopo la loro completa eliminazione. Altri termini nel Glossario delle gare Kılıç: Garanzia ; Garanzia provvisoria ; Garanzia definitiva ; Garanzia definitiva…
Il periodo di garanzia, nei lavori, è il periodo concesso tra la data del collaudo provvisorio e quella del collaudo definitivo e, salvo disposizione contraria nel contratto, non può essere inferiore a dodici mesi. Tali periodi devono essere indicati nel contratto o nei suoi allegati. Qualora i vizi e le carenze rilevati dalla stazione appaltante in sede di collaudo provvisorio non siano eliminati entro il termine concesso, il periodo di garanzia decorre dalla data di approvazione del verbale di collaudo provvisorio, successivamente alla completa eliminazione di tali vizi e carenze.
Altri termini del Glossario delle gare Kılıç relativi all’argomento:
Garanzia; Garanzia provvisoria; Garanzia definitiva; Garanzia definitiva aggiuntiva; Atto di fideiussione; Acquisizione della garanzia definitiva e della garanzia definitiva aggiuntiva come entrata
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Libro di riferimento: Questioni finanziarie e monetarie nei contratti di lavori relativi agli appalti pubblici
Autore: Dr.Emrah KESGİN
Collegamento: kilicakademi.com.tr

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