Principio di parità di trattamento (Legge n. 4734, m.5)
La parità di trattamento implica che l’autorità investita del potere pubblico agisca senza discriminazioni tra soggetti in condizioni equivalenti, tenendo conto dell’interesse pubblico e secondo criteri oggettivi. Il principio di parità di trattamento è uno dei principi fondamentali della Legge n. 4734. In virtù di tale principio, le stazioni appaltanti e il loro personale non possono favorire gli offerenti durante la procedura di gara per interessi, razza, religione, confessione, nazionalità, opinioni politiche, area geografica o legami di parentela. Chi autorizza l’indizione della gara in…
La parità di trattamento implica che l’autorità investita del potere pubblico agisca senza discriminazioni tra soggetti in condizioni equivalenti, tenendo conto dell’interesse pubblico e secondo criteri oggettivi.
Il principio di parità di trattamento è uno dei principi fondamentali della Legge n. 4734. In virtù del principio di parità di trattamento, le stazioni appaltanti e il loro personale non possono favorire gli offerenti durante la procedura di gara per motivi quali la priorità di interessi, la razza, la religione, la confessione, la nazionalità, le opinioni politiche, l’area geografica o i legami di parentela.
A coloro che autorizzano l’indizione di una gara in violazione delle suddette regole e a coloro che svolgono la gara si applicano sanzioni amministrative, finanziarie e penali. (Cfr. Legge n. 4734 m.60)
Altri termini del Glossario delle gare Kılıç relativi all’argomento:
GaraPrincipi fondamentali (Legge n. 4734); Procedura aperta; Procedura ristretta; Procedura negoziata; Procedure di gara fondamentali (Legge n. 4734 m.5)
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