Principio di riservatezza (Legge n. 4734, m.5)
La riservatezza consiste nel non divulgare né fornire a persone estranee le informazioni e i documenti la cui divulgazione è vietata dalla normativa, nell’ambito delle attività svolte da una stazione appaltante o dai suoi dipendenti. Il principio di riservatezza è uno dei principi fondamentali della Legge n. 4734. In tale ambito, la divulgazione del “valore stimato dell'appalto” prima della gara o la comunicazione a terzi di informazioni sugli offerenti costituisce reato. A chi autorizza l'indizione della gara in violazione delle suddette regole e a chi la svolge si applicano sanzioni…
La riservatezza consiste nel non divulgare né fornire a persone estranee le informazioni e i documenti la cui divulgazione è vietata dalla normativa, nell’ambito delle attività svolte da una stazione appaltante o dai suoi dipendenti.
Il principio di riservatezza è uno dei principi fondamentali della Legge n. 4734. In tale ambito, la divulgazione del “valore stimato dell'appalto” prima della gara o la comunicazione a terzi di informazioni sugli offerenti costituisce reato.
A chi autorizza l'indizione della gara in violazione delle suddette regole e a chi la svolge si applicano sanzioni amministrative, pecuniarie e penali. (V. Legge n. 4734 m.60)
Altri termini del Glossario delle gare di Kılıç relativi all'argomento:
Principi fondamentali (Legge n. 4734); Riservatezza del valore stimato dell'appalto; Turbativa della gara
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