Responsabilità penale degli appaltatori
La responsabilità penale degli appaltatori consiste nella denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai fini dell’esercizio dell’azione penale secondo il Codice penale turco, delle persone fisiche o giuridiche, nonché dei loro soci o rappresentanti nell’appalto, che abbiano commesso atti o condotte indicati all’articolo 25 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico e costituenti reato, anche se accertati dopo il completamento e l’accettazione dei lavori; oltre alla pena, dalla data di scadenza del divieto di partecipare alle gare disposto dalla stazione appaltante
La responsabilità penale degli appaltatori consiste nella denuncia alla Procura della Repubblica competente, ai fini dell’esercizio dell’azione penale secondo le disposizioni del Codice penale turco, delle persone fisiche o giuridiche, nonché dei loro soci o rappresentanti nell’appalto, che abbiano commesso atti o tenuto condotte indicati all’articolo 25 della Legge n. 4735 sui contratti di appalto pubblico e costituenti reato ai sensi del Codice penale turco, anche qualora siano stati accertati dopo il completamento dei lavori oggetto del contratto e l’espletamento della procedura di accettazione; oltre alla pena da infliggere, tali soggetti sono esclusi, con decisione giudiziaria e insieme ai soggetti elencati nel secondo comma dell’articolo 26, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni, dalla partecipazione alle gare di tutte le istituzioni e organizzazioni pubbliche rientranti nell’ambito della Legge n. 4734, con decorrenza dalla data di scadenza del divieto di partecipare alle gare disposto dalla stazione appaltante.
Coloro che siano stati condannati più volte a causa degli atti o delle condotte vietati indicati nella presente Legge, nonché le società di capitali delle quali tali persone possiedano più della metà del capitale o le società di persone delle quali siano soci, sono esclusi in via permanente, con decisione giudiziaria, dalla partecipazione agli appalti pubblici. Ai sensi delle disposizioni del presente articolo, i soggetti esclusi con decisione giudiziaria e quelli condannati sono comunicati dalle Procure della Repubblica all’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK), affinché siano iscritti nei relativi registri, e ai pertinenti ordini professionali, affinché siano iscritti nei registri professionali. Le decisioni giudiziarie relative ai soggetti esclusi in via permanente dalla partecipazione agli appalti pubblici sono rese note dall’Autorità per gli appalti pubblici della Turchia (KİK) mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione. (Cfr. Legge n. 4735, m. 27)
Altri termini del Glossario degli appalti Kılıç relativi all’argomento:
Atti o condotte vietati (Leggi n. 4734 e 4735); Risoluzione del contratto; Esclusione dalle gare (Leggi n. 4734 e 4735); Acquisizione della garanzia definitiva e della garanzia definitiva supplementare; Reato di turbativa nell’esecuzione della prestazione
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