Restituzione della garanzia definitiva e della garanzia definitiva supplementare (lavori)
Dopo l’adempimento dell’impegno conformemente al contratto e ai documenti di gara, l’eliminazione di eventuali carenze e difetti, l’approvazione del verbale di collaudo provvisorio e l’accertamento dell’assenza di debiti dell’appaltatore verso la stazione appaltante, per restituire all’appaltatore metà della garanzia definitiva e delle eventuali garanzie supplementari, e il residuo dopo l’approvazione del verbale di collaudo definitivo, è obbligatorio presentare un certificato di regolarità dell’Istituto di previdenza sociale. Se l’appaltatore non lo presenta, la situazione viene chiesta…
Dopo l’adempimento dell’impegno conformemente alle disposizioni del contratto e dei documenti di gara, l’eliminazione delle eventuali carenze e dei difetti relativi ai lavori, l’approvazione del verbale di collaudo provvisorio e l’accertamento dell’assenza di qualsiasi debito dell’appaltatore verso la stazione appaltante in relazione a tali lavori, affinché possano essere restituiti all’appaltatore la metà della garanzia definitiva acquisita e delle eventuali garanzie definitive supplementari e, dopo l’approvazione del verbale di collaudo definitivo, la parte restante, è obbligatorio presentare un certificato di regolarità rilasciato dall’Istituto di previdenza sociale.
Qualora l’appaltatore non presenti il certificato di regolarità, la situazione viene verificata mediante richiesta scritta all’Istituto di previdenza sociale e, se risulta che l’appaltatore non ha debiti relativi ai lavori oggetto della gara, dopo l’approvazione del verbale di collaudo provvisorio gli vengono restituite la metà della garanzia definitiva e dell’eventuale garanzia definitiva supplementare; la parte restante viene invece restituita dopo l’approvazione del verbale di collaudo definitivo.
Qualora i debiti dell’appaltatore verso la stazione appaltante e l’Istituto di previdenza sociale derivanti dai lavori oggetto del contratto, nonché le ritenute fiscali previste dalla legge applicate alle retribuzioni e ai pagamenti considerati retribuzioni, non siano pagati entro la data del collaudo definitivo, le garanzie definitive vengono escusse, senza necessità di protesto né di ottenere una pronuncia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 13 della Legge n. 4735 e imputate a compensazione dei debiti; l’eventuale residuo viene restituito all’appaltatore.
Nei casi in cui non sia necessario procedere alla compensazione, le lettere di garanzia definitiva che non possono essere restituite perché non richieste, nonostante l’avviso scritto della stazione appaltante, entro due anni dall’approvazione del conto finale e del verbale di collaudo definitivo perdono efficacia e vengono restituite alla banca o alla compagnia di assicurazione. Alla scadenza del termine, le garanzie diverse dalle lettere di garanzia sono acquisite come entrate dell’Erario. (Cfr. Condizioni generali dei lavori, m. 45)
Altri termini del Dizionario delle gare Kılıç relativi all’argomento:
Garanzia; Garanzia provvisoria; Garanzia definitiva; Garanzia definitiva supplementare; Polizza fideiussoria; Acquisizione come entrata della garanzia definitiva e della garanzia definitiva supplementare
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Libro di riferimento: Questioni finanziarie e monetarie nei contratti di lavori relativi agli appalti pubblici
Autore: Dr.Emrah KESGİN
Collegamento: kilicakademi.com.tr
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