Risoluzione del contratto da parte dell’appaltatore
Se, durante il contratto e salvo forza maggiore, l’appaltatore comunica per iscritto, motivandolo, di non poter adempiere l’impegno per insolvenza, la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive sono incamerate senza necessità di protesto; il contratto è risolto e il conto liquidato secondo le norme generali. Ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 4735, l’appaltatore è escluso dalle gare. Deve inoltre risarcire i danni subiti dalla stazione appaltante per la risoluzione. Relativo all’argomento
Se, durante l’esecuzione del contratto e al di fuori dei casi di forza maggiore, l’appaltatore comunica per iscritto, indicandone le motivazioni, di non poter adempiere il proprio impegno a causa della propria insolvenza, la garanzia definitiva e le eventuali garanzie definitive aggiuntive sono incamerate senza necessità di elevare protesto; il contratto viene risolto e il relativo conto viene liquidato secondo le disposizioni generali. Nei confronti dell’appaltatore si procede ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 4735 e viene disposta la sua esclusione dalle gare. Inoltre, l’appaltatore è tenuto a risarcire i danni e le perdite subiti dalla stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto.
Altri termini del Glossario delle gare di Kılıç relativi all’argomento:
Contratto; Diffida di risoluzione; Procedure di risoluzione del contratto (Inadempimento dell’impegno da parte dell’appaltatore); Risoluzione del contratto; Risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante
(Per informazioni dettagliate, contatti KILIÇ HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ. Tel: 0312 285 96 00)